Il termine chiamato, in realtà, fa riferimento al delato, ossia a colui che è realmente in grado di accettare l’eredità. Nel periodo intercorrente tra l’apertura della successione e l’accettazione dell’eredità, qualora non sia stato nominato un curatore ai sensi dell’art. 528 c.c., si verifica una situazione non di giacenza dell’eredità, bensì di mera «vacanza» della stessa, in quanto il patrimonio ereditario è privo di un dominus.
L’art. 460 c.c. così dispone:
Il chiamato all’eredita può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione.
Egli inoltre può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, e può farsi autorizzare dall’autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio.
Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si e provveduto alla nomina di un curatore dell’eredita a norma dell’art. 528 c.c. ».
La disposizione in oggetto necessita di talune precisazioni.
Il termine chiamato, in realtà, fa riferimento al delato, ossia a colui che è realmente in grado di accettare l’eredità.
Nel periodo intercorrente tra l’apertura della successione e l’accettazione dell’eredità, qualora non sia stato nominato un curatore ai sensi dell’art. 528 c.c., si verifica una situazione non di giacenza dell’eredità, bensì di mera «vacanza» della stessa, in quanto il patrimonio ereditario è privo di un dominus.
Durante questo lasso di tempo i beni ereditari sono esposti al rischio che terzi ne acquistino il possesso. Pertanto, al fine di evitarne la dispersione, l’art. 460 c.c. attribuisce al «chiamato» il potere di gestire il patrimonio ereditario; potere il cui esercizio non compromette la facoltà di rinunciare successivamente all’eredità.
La gestione conservativa dei beni ereditari, peraltro, non comporta accettazione e, dunque, l’acquisto della qualità di erede. A tale riguardo il legislatore ha distinto gli atti di amministrazione dell’eredità da quelli che comportano accettazione tacita. L’attribuzione dei poteri di amministrazione di cui all’art. 460 c.c. ha fatto sorgere la questione dell’esatta individuazione della natura giuridica del chiamato, ossia ci si è chiesti se questi debba o possa amministrare i beni ereditari.
Al quesito si è risposto ora con la teoria dell’ufficio privato, fondata sulla circostanza che il delato, il quale dovrebbe essere qualificato come un curatore di diritto dell’eredità, amministra beni non ancora suoi; ora con la teoria dell’amministrazione nell’interesse proprio, basata sul fatto che l’art. 460 c.c. non impone alcun obbligo al delato riguardo all’amministrazione, a differenza di quanto previsto nei casi di vero ufficio di diritto privato; ora, infine, con la teoria dell’aspettativa di diritto all’acquisto dell’eredità, atteso che la posizione del chiamato a oggetto di una tutela provvisoria in via di urgenza a carattere cautelativo.
In definitiva, queste due ultime ricostruzioni ritengono che il chiamato sia titolare di una mera facoltà di amministrare i beni ereditari, la quale troverebbe fondamento ora nella tutela dell’aspettativa all’acquisto dell’eredità, ora nella protezione del futuro erede. Qualora si qualifichi il chiamato alla stregua di un curatore di diritto dell’eredità, se ne dovrebbe affermare la responsabilità nei confronti del futuro erede, dei creditori del de cuius e dei legatari in caso di dispersione del patrimonio ereditario per inosservanza dell’obbligo di amministrare i beni ereditari. Diversamente, detta responsabilità sorgerebbe in capo al chiamato solo qualora questi dapprima si ingerisse nella cura del patrimonio provocandone, in parte o in tutto, la dispersione, e successivamente rinunciasse all’eredità.
L’omessa gestione acquisterebbe rilevanza soltanto al fine di consentire la nomina di un curatore giudiziale ai sensi dell’art. 528 c.c.
Ma allora, la posizione del chiamato sarebbe equiparata a quella del gestore di affari altrui, con la conseguenza di ritenerlo legittimato a compiere anche atti di straordinaria amministrazione in via d’urgenza.
Inoltre, dovrebbero essergli liquidate dall’eredità le spese sostenute (con denaro proprio) per il compimento degli atti previsti dall’art. 460 c.c., qualora sopravvenga una rinuncia. Infatti, attesa la retroattività della rinuncia, il soggetto designato a succedere sarebbe considerato come se non fosse mai stato chiamato e, conseguentemente, l’eventuale gestione, risultando ex post compiuta nell’interesse altrui, avrebbe comunque fornito, al rinunciante, titolo per ottenere, ai sensi dell’art. 2031 c.c., la restituzione delle eventuali spese sostenute.
La giurisprudenza prevalente ha sostenuto che le attività di cui all’art. 460 c.c. integrano poteri, non obblighi: gli atti di mera conservazione, vigilanza ed amministrazione dell’eredità, che il chiamato può compiere in virtù dell’art. 460 c.c., non comportano accettazione tacita.
La denuncia di successione ed il pagamento della relativa imposta in relazione al valore del patrimonio dichiarato nella predetta denuncia sono atti di natura prevalentemente fiscale e, poiché essi sono intesi ad evitare l’applicazione di sanzioni, hanno solo uno scopo cautelare per cui rientrano tra gli atti che il chiamato può compiere ai sensi del predetto art. 460 c.c.
Invece il ricorso alle commissioni tributarie contro l’avviso di accertamento del maggior valore notificato all’amministrazione finanziaria e la successiva promozione di un concordato per la definizione della relativa controversia, costituiscono accettazione di eredità perché tali atti non esprimono solo l’intenzione di conservare e gestire l’eredità ma anche l’intenzione di accettare la stessa perché intendono risolvere in modo definitivo la questione fiscale.
1. — Con i primi due motivi, strettamente connessi, si denunzia la violazione degli artt. 460, 476, 1399, 2028 e 2032 del codice civile, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 del codice di procedura civile e si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d’Appello erroneamente negato che gli atti, di natura prevalentemente fiscale, compiuti dai chiamati (denunzia di successione, ricorso alla Commissione tributaria, concordato e pagamento dell’imposta) rientrino tra quelli conservativi, indicati nell’art. 460 cod. civ., e ritenuto, invece, che integrino l’ipotesi della accettazione tacita dell’eredità, mentre, per poterne ravvisare l’esistenza, avrebbe dovuto procedere alla valutazione complessiva del comportamento dei chiamati a precisare, il che non ha fatto, gli elementi dai quali si desumeva, in modo chiaro e univoco, la volontà di tale accettazione.
In particolare, la Corte ha operato una distinzione inaccettabile, perchè meramente quantitativa, avendo escluso che la presentazione della denunzia di successione e il pagamento dell’imposta relativa denotino la volontà d’accettare, e che, invece, questa debba ritenersi provata se ad essi si aggiungano la proposizione del ricorso alla Commissione tributaria e la istanza di concordato, che sono, per di più, due atti intermedi, rispetto a quello finale, costituito, dal pagamento del debito tributario, giudicato insufficiente per la prova dell’accettazione.
Inoltre, la Corte è incorsa in errore anche perché, avendo ritenuto che l’eredità era stata accettata da tutti i chiamati e non soltanto da quello che, senza essere investito del potere di rappresentanza, aveva compiuto i summenzionati atti (PT), considerati, concludenti, ha desunto, dalla gestione operata da quest’ultimo, l’accettazione degli altri, senza considerare che la negotiorum gestio è istituto inapplicabile in tema di accettazione ereditaria, e richiede, comunque, la ratifica degli interessati nella specie non intervenuta.
Le censure sono entrambe infondate.
A. — Ai fini dell’accettazione tacita dell’eredità, il chiamato deve compiere un atto che presupponga necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (art. 476 cod. civ.).
Restano, quindi, esclusi dagli atti che comportano l’accettazione tacita dell’eredità, quelli di mera conservazione, vigilanza e amministrazione, che il chiamato a succedere può compiere, per questa sua specifica qualità, in base ai poteri conferitigli dall’art. 460 cod. civ.
In particolare, la giurisprudenza più remota ritenne che la denunzia di successione implicasse la volontà di accettare l’eredità, in base allo svolgimento che per gli art 51 e 55 del RD. 30 dicembre 1923 n. 3270 (Legge tributaria sulle successioni, applicabile alla fattispecie concreta) essa doveva essere firmata dagli eredi, ovvero da un loro rappresentante, munito di mandato speciale. Tuttavia, si replica, esattamente, che la parola erede era stata usata non in senso proprio, ma come sinonimo di chiamato alla eredità, e che per la denunzia di successione non era richiesta necessariamente la qualità di erede, in quarto, ai sensi dell’art. 55 cit., erano obbligati alla sua presentazione anche gli amministratori dell’eredità e gli esecutori testamentari.
La giurisprudenza più recente di questa Corte è costante nel negare che la denunzia di successione riveli in modo univoco la accettazione dell’eredità, soprattutto perché il chiamato, al quale e concesso un lungo termine per manifestare tale volontà (l’art. 480 cod. civ. prevede che il diritto d’accettare si prescrive in dieci anni, salva la facoltà degli altri interessati d’esercitare l’interpello a norma dell’art. 481 cod. civ.), potrebbe aver fatto tale denunzia all’unico scopo di sottrarsi alle penalità comminate per la sua tardiva presentazione (sent. nn. 11813 del 1992, 5688 e 2403 del 1988, 892 del 1987, 5275 del 1986, 6103 del 1978, 3597 del 1977, 1498 del 1974 c 37 del 1964). E di questo orientamento deve essere condivisa anche l’ulteriore consequenziale affermazione, secondo cui l’accettazione tacita dell’eredità non può desumersi neanche dal pagamento dell’imposta di successione, eseguito dal chiamato, con riferimento al valore del patrimonio relitto, dichiarato nella denunzia di successione.
La conclusione deve, invece, essere diversa qualora, come e avvenuto nel caso in esame, il chiamato, oltre a presentare la denunzia di successione e a pagare l’imposta dovuta sul valore dichiarato dell’eredità, abbia posto ricorso alla Commissione tributaria contro l’accertamento di maggiore valore, notificatogli dall’Amministrazione Finanziaria e abbia poi con questa definito la controversia con un concordato.
Per l’accettazione tacita dell’eredità non è richiesta una volontà diretta intenzionalmente al suo acquisto, essendo sufficiente che il comportamento voluto e posto in essere dal chiamato, presupponga necessariamente, per la sua obbiettività, la volontà di accettare.
Il ricorso alla Commissione tributaria e il concordato con l’Ufficio finanziario sono atti che, per i loro requisiti intrinseci, rivelano di per se stessi la volontà d’accettare.
Domande frequenti sull’accettazione dell’eredità
Le risposte ai principali dubbi sull’accettazione espressa e tacita dell’eredità, sul beneficio d’inventario, sui termini previsti dalla legge e sulle conseguenze patrimoniali dell’acquisto della qualità di erede.
Che cos’è l’accettazione dell’eredità?
L’accettazione dell’eredità è l’atto attraverso il quale il chiamato acquista la qualità di erede. La semplice chiamata alla successione, infatti, non comporta automaticamente l’acquisto dell’eredità.
Quando si diventa effettivamente eredi?
In linea generale si acquista la qualità di erede con l’accettazione dell’eredità. Gli effetti dell’accettazione retroagiscono al momento dell’apertura della successione, normalmente coincidente con la morte del defunto.
Essere indicati nel testamento significa essere già eredi?
No. Essere indicati come eredi in un testamento attribuisce, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, la chiamata all’eredità. Per acquistare definitivamente la qualità di erede è normalmente necessaria l’accettazione.
Quali tipi di accettazione dell’eredità esistono?
L’eredità può essere accettata puramente e semplicemente oppure con beneficio d’inventario. L’accettazione pura e semplice può inoltre manifestarsi in forma espressa o attraverso comportamenti che integrano un’accettazione tacita.
Che cos’è l’accettazione espressa dell’eredità?
Si ha accettazione espressa quando il chiamato, mediante un atto pubblico o una scrittura privata, dichiara espressamente di accettare l’eredità oppure assume formalmente il titolo di erede.
Che cos’è l’accettazione tacita dell’eredità?
L’accettazione tacita si verifica quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare l’eredità e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede.
Quali comportamenti possono comportare accettazione tacita dell’eredità?
Possono assumere rilievo, a seconda delle circostanze, la vendita o disposizione di beni ereditari, determinate azioni giudiziarie esercitate come erede, la divisione dell’eredità e altri atti incompatibili con la volontà di rinunciare. La valutazione deve essere effettuata caso per caso.
Vendere un bene ereditario significa accettare l’eredità?
In linea generale, disporre di un bene appartenente all’eredità come se si fosse già eredi può integrare accettazione tacita, perché si tratta di un comportamento che normalmente presuppone l’acquisto della qualità di erede.
Prelevare denaro dal conto corrente del defunto può comportare accettazione tacita?
Può accadere. Occorre verificare la provenienza delle somme, la titolarità del conto, la causale del prelievo e il comportamento concretamente tenuto dal chiamato. Utilizzare somme appartenenti all’eredità come proprie può assumere rilievo ai fini dell’accettazione tacita.
Pagare i debiti del defunto significa accettare l’eredità?
Dipende dalle modalità con cui viene effettuato il pagamento. In particolare, può assumere rilievo l’utilizzo di denaro appartenente all’asse ereditario. È quindi opportuno valutare attentamente ogni operazione prima di compierla quando si sta considerando una possibile rinuncia.
Presentare la dichiarazione di successione significa accettare l’eredità?
In linea generale, la sola dichiarazione di successione ha natura principalmente fiscale e non comporta automaticamente accettazione tacita dell’eredità. Devono però essere valutati separatamente eventuali ulteriori atti compiuti dal chiamato.
La voltura catastale comporta accettazione tacita dell’eredità?
La voltura catastale può assumere rilievo come accettazione tacita, poiché non ha esclusivamente effetti fiscali. Occorre tuttavia verificare chi abbia effettivamente richiesto la voltura e se il comportamento sia concretamente riferibile al chiamato all’eredità.
Pagare l’imposta di successione significa accettare l’eredità?
Il semplice pagamento dell’imposta di successione non comporta normalmente, da solo, accettazione tacita, trattandosi di un adempimento di natura fiscale. Occorre però verificare se siano stati compiuti anche ulteriori atti significativi.
Si possono compiere atti sui beni prima di accettare l’eredità?
Il chiamato può compiere determinati atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea previsti dalla legge senza che ciò comporti necessariamente l’accettazione. Atti che eccedono tali limiti possono invece assumere rilievo come accettazione tacita.
Si può accettare soltanto una parte dell’eredità?
No. L’accettazione dell’eredità non può essere parziale. Non è quindi possibile accettare soltanto determinati beni e rifiutare gli altri. Una dichiarazione di accettazione parziale è nulla.
Si può accettare un’eredità soltanto a determinate condizioni?
No. L’accettazione non può essere sottoposta a condizione o termine. Una dichiarazione con cui si accetta l’eredità soltanto al verificarsi di una determinata condizione è nulla.
Dopo aver accettato l’eredità si può cambiare idea e rinunciare?
Una volta acquistata validamente la qualità di erede non è possibile eliminare liberamente gli effetti dell’accettazione mediante una successiva rinuncia. Per questo è particolarmente importante valutare la situazione patrimoniale e debitoria prima di accettare.
Cosa succede ai debiti quando si accetta l’eredità?
Con l’accettazione pura e semplice l’erede subentra anche nelle obbligazioni trasmissibili del defunto e può essere chiamato a rispondere dei debiti ereditari secondo le regole applicabili alla successione. Per limitare il rischio patrimoniale può essere opportuno valutare il beneficio d’inventario.
Che cos’è l’accettazione con beneficio d’inventario?
È una particolare forma di accettazione che consente di mantenere separato il patrimonio personale dell’erede dal patrimonio ereditario, rispettando le procedure e i termini previsti dalla legge.
A cosa serve il beneficio d’inventario?
Il beneficio d’inventario permette all’erede di evitare che i debiti del defunto incidano illimitatamente sul proprio patrimonio personale. L’erede beneficiato non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni ricevuti.
Quando conviene accettare con beneficio d’inventario?
Può essere particolarmente opportuno quando non è chiara l’entità dei debiti del defunto, esistono contenziosi, garanzie, passività fiscali o un patrimonio difficile da ricostruire. La scelta deve essere valutata sulla base della situazione concreta.
Come si accetta l’eredità con beneficio d’inventario?
L’accettazione beneficiata richiede una specifica dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale competente, oltre alla redazione dell’inventario secondo le modalità e i termini previsti dalla legge.
Chi è obbligato ad accettare con beneficio d’inventario?
La legge prevede forme di tutela specifiche per determinati soggetti. In particolare, le eredità devolute a minori e interdetti devono essere accettate con beneficio d’inventario, nel rispetto delle autorizzazioni e delle procedure previste dalla legge.
Un minore può accettare puramente e semplicemente un’eredità?
No. L’eredità devoluta a un minore deve essere accettata con beneficio d’inventario attraverso il suo rappresentante legale e con le autorizzazioni previste dalla disciplina applicabile.
Quanto tempo c’è per accettare un’eredità?
In linea generale, il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni. Il termine decorre normalmente dal giorno dell’apertura della successione, cioè dalla morte del defunto.
Bisogna sempre aspettare dieci anni per sapere se un chiamato accetterà?
No. Chiunque abbia interesse può chiedere all’autorità giudiziaria di fissare al chiamato un termine entro il quale dichiarare se intende accettare o rinunciare all’eredità. Decorso inutilmente il termine fissato, il chiamato perde il diritto di accettare.
Che cos’è l’actio interrogatoria?
È il procedimento previsto dall’articolo 481 del Codice civile attraverso cui un soggetto interessato può chiedere che venga fissato al chiamato un termine più breve per decidere se accettare o rinunciare all’eredità.
Cosa succede se il chiamato possiede già beni dell’eredità?
Il chiamato che si trova, a qualsiasi titolo, nel possesso di beni ereditari è soggetto a termini particolarmente rigorosi se intende conservare la possibilità di accettare con beneficio d’inventario.
Quanto tempo ha chi possiede beni ereditari per fare l’inventario?
Il chiamato che è nel possesso di beni dell’eredità deve, in linea generale, compiere l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione o dalla notizia della devoluzione dell’eredità, salvo la proroga prevista dalla legge.
Cosa succede se chi possiede beni ereditari non fa l’inventario entro tre mesi?
Se ricorrono i presupposti dell’articolo 485 c.c. e il chiamato non compie l’inventario nei termini previsti, viene considerato erede puro e semplice, con importanti conseguenze anche sul piano della responsabilità per i debiti ereditari.
Basta possedere un solo bene del defunto per applicare questi termini?
Anche la disponibilità di un singolo bene ereditario può assumere rilievo ai fini dell’articolo 485 c.c., purché ricorrano le condizioni richieste dalla legge e il chiamato sia consapevole della provenienza ereditaria del bene.
Quali termini valgono per chi non possiede beni dell’eredità?
Il chiamato che non è nel possesso di beni ereditari gode di una disciplina più favorevole e può, in linea generale, dichiarare di accettare con beneficio d’inventario finché non si è prescritto il diritto di accettare, salvo eventuali termini fissati dal giudice.
Si può rinunciare all’eredità dopo averla accettata tacitamente?
No. Quando un comportamento ha già determinato una valida accettazione tacita, il chiamato ha acquistato la qualità di erede e una successiva dichiarazione di rinuncia non può normalmente eliminare tale acquisto.
Nascondere o sottrarre beni dell’eredità può avere conseguenze sull’accettazione?
Sì. Il chiamato che sottrae o nasconde consapevolmente beni appartenenti all’eredità può decadere dalla facoltà di rinunciare ed essere considerato erede puro e semplice secondo quanto previsto dall’articolo 527 del Codice civile.
Cosa succede se l’eredità ha più debiti che beni?
Prima di accettare è opportuno ricostruire con attenzione attività e passività. Quando esiste il rischio che i debiti superino il valore dei beni, devono essere valutate tempestivamente l’accettazione con beneficio d’inventario e, quando ne ricorrono i presupposti, la rinuncia.
Come si fa a sapere se il defunto aveva dei debiti?
La situazione deve essere ricostruita esaminando, a seconda del caso, rapporti bancari, finanziamenti, cartelle e debiti fiscali, mutui, garanzie, contenziosi, utenze e altra documentazione patrimoniale riconducibile al defunto.
È possibile verificare i debiti prima di decidere se accettare?
Sì. Prima di assumere comportamenti che possano determinare accettazione è opportuno effettuare una ricognizione del patrimonio ereditario, individuando sia i beni sia le possibili passività del defunto.
Qual è la differenza tra accettazione e dichiarazione di successione?
Sono atti differenti. L’accettazione riguarda l’acquisto civilistico della qualità di erede, mentre la dichiarazione di successione costituisce principalmente un adempimento di natura fiscale. Non devono quindi essere confusi.
Qual è la differenza tra accettazione e rinuncia all’eredità?
Con l’accettazione il chiamato acquista la qualità di erede. Con la rinuncia all’eredità, invece, dichiara formalmente di non volerla acquistare, determinando gli effetti successori previsti dalla legge nei confronti degli ulteriori chiamati.
Quali documenti servono per valutare se accettare un’eredità?
Possono essere utili il testamento, certificato di morte, atti immobiliari, visure catastali e ipotecarie, estratti conto, finanziamenti, documentazione fiscale, eventuali cause pendenti e atti relativi ai debiti del defunto.
È consigliabile rivolgersi a un avvocato prima di accettare un’eredità?
Quando il patrimonio è complesso o vi sono dubbi sui debiti, l’assistenza di un avvocato esperto in successioni ereditarie può essere utile per verificare i rischi, individuare eventuali comportamenti già qualificabili come accettazione tacita e valutare la scelta tra accettazione pura e semplice, beneficio d’inventario e rinuncia.