La collazione ereditaria è l’atto con il quale i discendenti ed il coniuge, che accettano l’eredità, conferiscono nell’asse ereditario quanto ricevuto in donazione. Ratio della norma (ovvero il motivo) é quello di evitare una disparità di trattamento tra coeredi, sul presupposto che le donazioni effettuate in vita dal defunto possano considerarsi un’anticipazione sull’eredità.
1) Elementi distintivi con l’azione di riduzione
Rispetto alla riunione fittizia, che è mera operazione contabile funzionale all’accertamento della lesione della legittima, la collazione comporta un effettivo incremento dell’asse ereditario da dividere, e si distingue anche dall’imputazione ex se (con la quale il legittimario imputa alla propria quota di legittima tutto quello che ha ricevuto in donazione in vita dal de cuius), prevista dall’ art. 564 c.c., che é condizione per l’ esercizio dell’ azione di riduzione e che é volta ad evitare che il legittimario faccia valere il diritto alla quota di legittima anche per la parte già soddisfatta.
L’ obbligazione di collazione sorge quale effetto automatico dell’ apertura della successione, salvo che nello stesso atto di donazione il donatario non ne venga dispensato.
La collazione si distingue dalla riduzione delle donazioni.
Infatti quest’ ultima mira ad assicurare la parità di trattamento trai soggetti autori del conferimento, mentre la riduzione ha lo scopo di rendere inefficaci le liberalità del de cuius che abbiano leso il diritto del legittimario, così da integrare la quota di riserva.
La collazione esplica i propri effetti giuridici in ambito più vasto rispetto alla riduzione, la quale ha il solo scopo di recuperare i beni donati necessari per reintegrare la quota di riserva.
Sotto il concorrente profilo della legittimazione, mentre l’ azione di riduzione spetta al legittimario leso nella sua quota di legittima erga omnes il diritto alla collazione é attribuito ai discendenti e al coniuge contro il coerede che abbia ricevuto una donazione dal de cuius e non sia stato espressamente dispensato.
2) I soggetti e l’oggetto: donazioni dirette e indirette.
Oggetto della collazione sono tutte e solamente le donazioni, sia dirette che indirette, comprese, dunque, quelle di modico valore ( art. 783 c.c. ) e quelle remuneratorie ( art. 770 c.c. ).
Requisito fondamentale delle donazioni é innanzi tutto l’impoverimento del donante e l’arricchimento del donatario.
Sono oggetto di collazione le donazioni reali traslative ( trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento già esistente nel patrimonio del donante, le donazioni reali costitutive ( costituzione di un diritto reale nuovo ), le donazioni liberatorie ( liberazione del donatario da un’ obbligazione).
Sono soggette a collazione anche le donazioni indirette. Alcuni Autori ravvisano nella donazione indiretta un negozio atipico, ovverosia un collegamento negoziale tra un negozio – mezzo produttivo di effetti ( ad es. remissione del debito, adempimento del terzo etc… ), e un negozio – risultato, accessorio ed integrativo, intimamente connesso al primo.
Ai sensi dell’ art. 742, II co. c.c., non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di istruzione , salvo che eccedano notevolmente la misura ordinaria, sempre avendo riguardo all’ ambiente socio – culturale di riferimento.
In caso di acquisto, da parte del discendente o del coniuge, di beni con denaro gratuitamente fornito dal de cuius, costante giurisprudenza, a far data da Sezioni Unite n. 9282/92, afferma che la donazione indiretta (e quindi la collazione) ha ad oggetto il bene e non il denaro.
Secondo la motivazione della sentenza n. 9282/92 “ quando il denaro é stato donato come tale , l’oggetto della collazione non può essere che il denaro stesso, che costituisce il bene di cui il genitore ha inteso beneficiare il figlio. Il successivo reimpiego della somma ricevuta non ha ovviamente rilievo, essendo estraneo alla previsione del donante. Diversa soluzione deve darsi invece al caso in cui il denaro sia dato al precipuo scopo dell’ acquisto immobiliare e quindi, o passato direttamente all’alienante dal genitore stesso, presente alla stipulazione intercorsa tra acquirente e venditore dell’ immobile, o pagato dal figlio dopo averlo ricevuto dal padre in esecuzione del complesso procedimento che il donante ha inteso adottare per ottenere il risultato della liberalità, con o senza la stipulazione in proprio nome di un contratto preliminare con il proprietario dell’ immobile. Posto così il problema, non pare revocarsi in dubbio che nella seconda ipotesi – dove c’ é un collegamento tra l’ elargizione del denaro paterno e l’ acquisizione dell’ immobile da parte del figlio – si sia in presenza di una donazione ( indiretta ) dello stesso immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto”.
3) La dispensa dalla collazione.
La dispensa dalla collazione, espressamente prevista dall’ art. 737 c.c., é il negozio giuridico con il quale il donante esime il donatario dall’obbligo di conferire ai coeredi ciò che abbia ricevuto dal defunto per donazione, vale a dire l’ operazione consistente nel conferimento di quanto ricevuto a titolo di liberalità in un’ unica massa al fine della distribuzione dell’ attivo tra i coeredi stessi.
Essa può risultare dal testamento, ovvero da una dichiarazione annessa alla donazione stessa.
Trattasi, secondo una parte della dottrina, di una disposizione accessoria,. parte di un unico negozio ( donazione con dispensa ).
Tale ricostruzione é conforme anche a giurisprudenza.
E’ tuttavia preferibile la ricostruzione che considera la dispensa dalla collazione come un negozio autonomo, ancorché collegato col negozio di donazione, e ciò precipuamente in quanto trattasi di negozio mortis causa.
Il disponente infatti viene a disciplinare una vicenda per il tempo in cui avrà cessato di vivere.
Ai fini dell’ operatività della dispensa, non é richiesta accettazione del donatario. La legge parla infatti unicamente di una “ dichiarazione di dispensa“, configurandola come espressione di una volontà unilaterale.
La disciplina non richiede un particolare formalismo, sempre ammesso che non si consideri la dispensa dalla collazione come un negozio accessorio.
Sotto il concorrente profilo della simulazione, sarebbe corretto affermare che non sia sufficiente accertare l’ esistenza della simulazione, bensì occorra anche verificare in concreto che scopo della simulazione sia stato porre la liberalità al riparo della collazione
4) Proposizione cumulativa delle domande di riduzione e di divisione
Bisogna anzitutto premettere che l’azione di riduzione e quella di divisione non sono forme di tutela omogenee, né dal punto di vista funzionale né da quello della tutela.
Mentre quella di riduzione é domanda giudiziale, come tale sempre proponibile in via principale ovvero riconvenzionale, la divisione presuppone la preventiva collazione. Quest’ ultima, oltre che domanda principale, può configurarsi anche come questione preliminare di merito, dedotta da una delle parti, ovvero quale questione incidentale conosciuta dal giudice sulla scorta del materiale probatorio acquisito agli atti del processo, il tutto nell’ ambito di una domanda di divisione.
Domanda di divisione e collazione, ad ogni modo, sono sempre strettamente correlate, tant’é che la domanda di collazione volta a ricostituire l’ asse ereditario é sempre in funzione di una divisione dell’ asse così formato, e non ai fini di un mero accertamento del relativo obbligo .
E’ opportuno segnalare una sentenza della Corte di Cassazione secondo la quale “ in tema di giudizio di divisione ereditaria , successivamente alla costituzione dei convenuti non può più essere chiesta la formazione della quota diversa da quella cui il giudice debba attenersi in relazione al patrimonio del de cuius individuato dalle parti nei loro scritti difensivi iniziali. Ne consegue che la deduzione del fatto che un condividente sia tenuto alla collazione di un bene donato, costituendo eccezione in senso proprio, in quanto diretta a paralizzare la pretesa di tale condividete a partecipare alla divisione secondo quanto gli spetterebbe ove tale donazione non avesse avuto luogo, é soggetta alle preclusioni di cui all’ art. 167 c.c. “.
Essendo la collazione non un’ azione bensì un istituto di diritto sostanziale, dal punto di vista processuale essa non deve tradursi necessariamente in una domanda giudiziale “ essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione in essa dell’ esistenza di determinati beni facenti parte dell’ asse ereditario da ricostruire, quale oggetto di pregressa donazione “.
Con più stretto riferimento alla domanda di riduzione, invece, secondo Cassazione “ in tema di comunione ereditaria ed in ipotesi di domanda di divisione giudiziale, tutte le questioni che sorgono nel corso del giudizio vanno esaminate nell’ insieme dei rapporti reciproci dei condividenti, e quindi come incidenti relativi all’ unico, inscindibile giudizio principale.”.
Secondo la più autorevole giurisprudenza, sebbene sussista la possibilità che il giudizio di riduzione cumulato col giudizio di divisione si concluda con l’emanazione di un’ordinanza su accordo delle parti, tale processo ha natura eminentemente contenziosa, con la conseguenza che allo stesso si applicano integralmente le regole del processo di cognizione ordinario, compreso il regime delle preclusioni.
Ad ogni modo, la sentenza Cassazione n. 4149 /1992 ha fugato ogni dubbio: l’ azione di riduzione e l’ azione di divisione sono cumulabili.
Domande frequenti sulla collazione ereditaria
Le risposte ai principali dubbi sulle donazioni ricevute in vita dal defunto, sull’obbligo di collazione e sulla ricostruzione dell’asse ereditario tra coeredi.
Che cos’è la collazione ereditaria?
La collazione ereditaria è il meccanismo attraverso il quale determinati coeredi devono conferire alla massa ereditaria quanto ricevuto in donazione dal defunto durante la sua vita, salvo che siano stati validamente dispensati. La sua funzione è quella di ristabilire l’equilibrio tra i coeredi in sede di divisione dell’eredità.
Chi è obbligato alla collazione ereditaria?
Sono tenuti alla collazione, quando concorrono alla successione, i figli, i loro discendenti e il coniuge del defunto che abbiano ricevuto da quest’ultimo donazioni dirette o indirette, salvo che sia stata concessa una valida dispensa dalla collazione.
Fratelli e sorelle sono obbligati alla collazione?
In linea generale no. L’articolo 737 del Codice civile individua come soggetti obbligati alla collazione figli, loro discendenti e coniuge che concorrano alla successione. Fratelli e sorelle non rientrano quindi tra i soggetti tenuti alla collazione in base a questa disciplina.
La collazione riguarda tutte le successioni?
No. La collazione assume rilievo quando alla successione partecipano i soggetti indicati dalla legge e uno o più di essi abbiano ricevuto donazioni dal defunto durante la sua vita. Occorre quindi verificare concretamente chi siano i coeredi e quali attribuzioni siano state effettuate.
La collazione opera automaticamente?
In presenza dei presupposti previsti dalla legge, l’obbligo di collazione sorge automaticamente con l’apertura della successione nei confronti dei coeredi obbligati che accettano l’eredità, salvo l’esistenza di una valida dispensa.
La collazione è una vera e propria azione giudiziaria?
La collazione è principalmente un istituto di diritto sostanziale collegato alla divisione ereditaria. Non richiede necessariamente una causa autonoma: può assumere rilievo nell’ambito della divisione dell’eredità quando occorre ricostruire correttamente la massa da dividere tra i coeredi.
Quali donazioni devono essere conferite in collazione?
Possono essere soggette a collazione le donazioni dirette e indirette ricevute dal coerede obbligato. È necessario tuttavia distinguere le vere liberalità dalle spese che la legge esclude espressamente dalla collazione e verificare l’eventuale presenza di una dispensa.
Le donazioni indirette sono soggette a collazione?
Sì. L’articolo 737 del Codice civile comprende anche le donazioni indirette. Si tratta di operazioni nelle quali l’arricchimento del beneficiario viene realizzato attraverso uno strumento diverso dalla donazione formale, ma con finalità di liberalità.
Se un genitore paga la casa al figlio, cosa va in collazione?
Occorre verificare come è stata strutturata l’operazione. Quando il denaro è stato fornito specificamente per consentire al figlio di acquistare un determinato immobile, può configurarsi una donazione indiretta dell’immobile stesso. Se invece è stata semplicemente donata una somma di denaro senza un collegamento diretto con l’acquisto, può essere il denaro a costituire l’oggetto della liberalità.
I soldi regalati da un genitore a un figlio devono essere conferiti?
Se si tratta di una vera e propria donazione effettuata a favore di un figlio che successivamente concorre alla successione, la somma può essere soggetta a collazione, salvo che ricorra una causa di esclusione o una valida dispensa prevista dal defunto.
Come avviene la collazione del denaro donato?
La collazione del denaro avviene secondo le regole previste dall’articolo 751 del Codice civile. In termini pratici, il coerede che ha già ricevuto denaro dal defunto preleva una quantità inferiore dalla massa ereditaria in sede di divisione, secondo i criteri stabiliti dalla legge.
Un immobile donato deve essere restituito agli altri eredi?
Non necessariamente. Per gli immobili la legge consente, in linea generale, al coerede donatario di scegliere tra collazione in natura e collazione per imputazione. Nel primo caso il bene viene conferito alla massa ereditaria; nel secondo viene considerato il suo valore nella determinazione della quota spettante al donatario.
Che cos’è la collazione in natura?
Nella collazione in natura l’immobile ricevuto in donazione viene materialmente conferito nella massa ereditaria destinata alla divisione. Il bene cessa quindi di essere considerato esclusivamente nella disponibilità del coerede donatario e partecipa alla formazione dell’asse da dividere.
Che cos’è la collazione per imputazione?
Con la collazione per imputazione il bene donato non viene materialmente restituito alla massa ereditaria. Il suo valore viene invece imputato alla quota spettante al coerede donatario, incidendo quindi su quanto quest’ultimo potrà ulteriormente ricevere in sede di divisione.
Come viene calcolato il valore di un immobile donato?
Quando la collazione dell’immobile viene effettuata per imputazione, il valore da considerare è, in linea generale, quello che l’immobile aveva al momento dell’apertura della successione, secondo quanto previsto dall’articolo 747 del Codice civile.
Cosa succede se l’immobile donato è già stato venduto?
Se l’immobile oggetto della donazione è stato alienato, l’articolo 746 del Codice civile prevede che la collazione venga effettuata per imputazione del valore e non mediante conferimento del bene in natura.
Cosa succede se sull’immobile donato è stata iscritta un’ipoteca?
Quando l’immobile donato è stato ipotecato, la legge prevede che la collazione venga effettuata soltanto per imputazione. Il bene non viene quindi conferito materialmente alla massa ereditaria.
Come avviene la collazione dei beni mobili?
Per i beni mobili la collazione avviene soltanto per imputazione. Il valore viene determinato, in linea generale, con riferimento al momento dell’apertura della successione e tenendo conto delle regole specifiche previste dall’articolo 750 del Codice civile.
Le donazioni di modico valore sono sempre soggette a collazione?
Non esiste una regola identica per tutti i beneficiari. In particolare, l’articolo 738 del Codice civile stabilisce espressamente che le donazioni di modico valore fatte al coniuge non sono soggette a collazione. Per le altre situazioni occorre verificare la natura della liberalità e le norme applicabili.
Le spese sostenute dai genitori per mantenere i figli vanno in collazione?
In linea generale no. Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento, educazione e malattia, né le spese ordinarie per abbigliamento o nozze, secondo quanto previsto dall’articolo 742 del Codice civile.
Le spese universitarie devono essere restituite in collazione?
Le normali spese sostenute per l’educazione e l’istruzione rientrano, in linea generale, tra quelle non soggette a collazione. Per alcune spese straordinarie di istruzione artistica o professionale può invece assumere rilievo l’eventuale notevole eccedenza rispetto alla misura ordinaria, tenendo conto delle condizioni economiche del defunto.
I soldi dati per avviare l’attività lavorativa di un figlio vanno in collazione?
L’articolo 741 del Codice civile comprende tra le attribuzioni soggette a collazione anche quanto il defunto abbia speso a favore dei propri discendenti per avviarli all’esercizio di un’attività produttiva o professionale, secondo le condizioni previste dalla disciplina applicabile.
Se un genitore paga i debiti di un figlio, quelle somme vanno in collazione?
Sì, l’articolo 741 del Codice civile ricomprende tra le attribuzioni rilevanti anche quanto il defunto abbia sostenuto per pagare i debiti dei propri discendenti. Occorre comunque ricostruire la natura e le circostanze dell’operazione.
I premi di una polizza vita pagati dal genitore possono essere soggetti a collazione?
L’articolo 741 del Codice civile contempla anche quanto il defunto abbia speso per il pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a favore dei discendenti. La concreta entità del conferimento deve essere valutata in base alla struttura dell’operazione e al vantaggio effettivamente conseguito.
Che cos’è la dispensa dalla collazione?
La dispensa dalla collazione è la volontà espressa dal donante di esonerare il beneficiario dall’obbligo di conferire quanto ricevuto in donazione nella futura successione. Può risultare dall’atto di donazione o da una successiva disposizione testamentaria.
La dispensa dalla collazione è sempre valida?
La dispensa produce effetti soltanto nei limiti della quota disponibile. Non può quindi essere utilizzata per comprimere i diritti di legittima che la legge riserva agli altri legittimari.
Una donazione con dispensa dalla collazione può comunque ledere la legittima?
Sì. La dispensa dalla collazione e la tutela della legittima operano su piani diversi. Anche una donazione dispensata dalla collazione può essere presa in considerazione per verificare l’eventuale lesione della quota di legittima e, se necessario, può essere interessata dall’azione di riduzione.
Qual è la differenza tra collazione e azione di riduzione?
La collazione serve principalmente a ricostruire la massa da dividere tra determinati coeredi tenendo conto delle donazioni ricevute. L’azione di riduzione serve invece a tutelare il legittimario quando disposizioni testamentarie o donazioni hanno leso la quota che la legge gli riserva.
Qual è la differenza tra collazione e riunione fittizia?
La riunione fittizia è essenzialmente un’operazione contabile utilizzata per determinare la massa sulla quale calcolare la quota disponibile e le quote di legittima. La collazione, invece, opera nei rapporti tra determinati coeredi e incide sulla formazione della massa ereditaria da dividere.
Qual è la differenza tra collazione e imputazione alla legittima?
Sono istituti diversi. L’imputazione alla legittima riguarda quanto il legittimario deve considerare come già ricevuto ai fini della propria quota di riserva. La collazione riguarda invece il conferimento delle donazioni nell’ambito dei rapporti tra i coeredi indicati dalla legge e della futura divisione ereditaria.
Chi rinuncia all’eredità deve fare la collazione?
L’obbligo previsto dall’articolo 737 del Codice civile riguarda i soggetti che concorrono alla successione. Chi rinuncia all’eredità, in linea generale, non assume la posizione di coerede tenuto alla collazione. Devono però essere considerate eventuali particolarità, come la successione per rappresentazione.
Cosa succede alla collazione in caso di rappresentazione?
Il discendente che succede per rappresentazione deve conferire anche quanto era stato donato dal defunto al proprio ascendente, secondo quanto previsto dall’articolo 740 del Codice civile, anche se abbia rinunciato all’eredità dell’ascendente.
Bisogna conferire anche le donazioni fatte al coniuge di un figlio?
In linea generale, l’erede obbligato alla collazione deve conferire ciò che ha ricevuto personalmente e non ciò che è stato donato al proprio coniuge o ai propri discendenti. Se una donazione è stata effettuata congiuntamente a due coniugi e soltanto uno è discendente del donante, la collazione riguarda la porzione donata a quest’ultimo.
Cosa succede se il bene donato non esiste più?
Se il bene è perito per una causa non imputabile al donatario, l’articolo 744 del Codice civile prevede che esso non sia soggetto a collazione. Situazioni diverse possono invece verificarsi quando la perdita sia imputabile al donatario o sia stato ottenuto un risarcimento.
Devono essere restituiti anche gli interessi sulle somme donate?
L’articolo 745 del Codice civile stabilisce che gli interessi sulle somme soggette a collazione sono dovuti dal giorno dell’apertura della successione. La disciplina dei frutti dei beni deve essere valutata secondo le medesime regole e in relazione al tipo di bene interessato.
Come si scoprono le donazioni effettuate dal defunto?
La ricostruzione può richiedere l’esame di atti notarili, visure immobiliari, estratti conto, bonifici, documentazione bancaria, compravendite, polizze assicurative e altri documenti patrimoniali. Occorre considerare anche la possibile esistenza di donazioni indirette.
Come si dimostra che una somma ricevuta era una donazione?
È necessario ricostruire la causa dell’attribuzione economica. Possono assumere rilievo bonifici, causali, scritture private, corrispondenza, atti notarili, testimonianze e altri elementi documentali idonei a dimostrare che il trasferimento aveva natura liberale e non costituiva, ad esempio, un prestito o il pagamento di un debito.
La collazione può essere richiesta durante la divisione ereditaria?
Sì. La collazione è strettamente collegata alla divisione ereditaria, perché serve a determinare correttamente la massa da dividere e quanto ciascun coerede abbia eventualmente già ricevuto dal defunto durante la vita.
Cosa succede se un coerede nasconde una donazione ricevuta?
Quando emerge una donazione che può incidere sulla formazione della massa ereditaria è necessario valutarne natura, valore e assoggettabilità alla collazione. In caso di contestazione può essere necessario ricostruire documentalmente l’operazione e far valere la sua rilevanza nell’ambito della divisione ereditaria.
È possibile chiedere insieme collazione, divisione e riduzione?
A seconda della situazione concreta possono concorrere questioni relative alla collazione, alla divisione ereditaria e alla tutela della quota di legittima. Si tratta però di istituti con presupposti e funzioni differenti, per cui è necessario impostare correttamente le domande e verificare preventivamente quali tutele siano effettivamente necessarie.
Quali documenti servono per verificare l’obbligo di collazione?
Possono essere utili il testamento, gli atti di donazione, la dichiarazione di successione, gli atti immobiliari, le visure, la documentazione bancaria, le polizze assicurative e i documenti relativi alle attribuzioni effettuate dal defunto. La documentazione necessaria varia in funzione del patrimonio e delle operazioni effettuate.
È consigliabile rivolgersi a un avvocato per una collazione ereditaria?
La ricostruzione delle donazioni e dei rapporti tra coeredi può essere complessa, soprattutto in presenza di immobili, trasferimenti di denaro, donazioni indirette, dispense dalla collazione o contestazioni tra eredi. Un avvocato esperto in diritto ereditario può verificare quali attribuzioni debbano essere considerate e assistere nella divisione consensuale o giudiziale dell’eredità.