La petizione ereditaria, ai sensi dell’ art. 533 del codice civile, é l’azione con la quale l’erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possegga, in tutto o in parte, i beni ereditari a titolo di erede, o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi. Si tratta di un’azione a carattere universale volta al riconoscimento del titolo di erede, ed é un’azione di condanna, in quanto il suo scopo finale é quello di recuperare, in tutto o in parte, i beni ereditari posseduti dal convenuto.
Che cos’è la petizione ereditaria?
Secondo il disposto dell’art. 533, 1° comma, c.c., la petizione ereditaria è l’azione con cui l’erede
“può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possieda tutti o parte dei beni ereditari, a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi”.
L’art. 533 c.c. attribuisce la legittimazione attiva all’esercizio dell’azione di petizione al solo erede (o al coerede), sia legittimo che testamentario, il quale, chiamato all’eredità, l’abbia accettata, esplicitamente o tacitamente, con la sola proposizione dell’azione.
Legittimato passivo è colui il quale possiede beni ereditari vantando un titolo che invece non gli compete, ovvero chi possiede senza alcun titolo giustificativo.
Oggetto dell’azione sono tutti i beni ereditari o anche una parte o quota degli stessi. L’onere di provare che i beni appartenessero all’asse ereditario al tempo dell’apertura della successione spetta all’attore.
Oltre ad ottenere la condanna alla restituzione dei beni nei confronti di chi li possiede con titolo invalido o sine titulo, l’azione accerta la qualità di erede in capo all’attore, la quale una volta acquistata non viene meno (semel heressemperheres).
Nonostante l’affinità del petitum, l’azione di petizione di eredità si differenzia nettamente dall’azione di rivendica (rei vindicatio), poiché a differenza di questa non è volta a discutere il titolo in base al quale il de cuius aveva il possesso dei beni ereditari, ma ha per oggetto gli elementi costitutivi dell’asse ereditario.
L’attore può, quindi, limitarsi a provare la propria qualità di erede e la circostanza che i beni fossero compresi nell’asse ereditario al momento dell’apertura della successione (Cass. n. 11813/1992).
Nella pronuncia 08.10.2013, n. 22915 la Suprema Corte ha chiarito che la petizione ereditaria ha come presupposto la contestazione della qualità di erede da parte di chi è nel possesso dei beni ereditari. Nel caso in cui non vi sia contestazione, verrebbero meno le ragioni per proporre un’azione di petizione, potendo trovare luogo un’azione di rivendicazione, la quale ha il medesimo petitum.
L’azione di petizione di eredità è imprescrittibile, ex 533, 2° comma, c.c., fatti salvi gli effetti dell’intervenuta usucapione opposta dal convenuto sui singoli beni.
1) Caratteri dell’azione di petizione ereditaria
Formulazione delle domande nell’atto introduttivo
L’azione di petizione presuppone l’accertamento della qualità ereditaria in capo all’attore, il che comporta che tale petitum sia richiesto nell’atto introduttivo.
Malgrado l’affinità del petitum, la petizione ereditaria (petitio hereditatis) si differenzia tuttavia nettamente dalla rei vindicatio in quanto non è volta a discutere il titolo in base al quale il de cuius aveva il possesso dei beni ereditari, bensì ha per oggetto elementi costitutivi dell’asse ereditario. L’attore può dunque limitarsi a provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell’apertura della successione, fossero compresi nell’asse ereditario.
Tale azione può inoltre proporsi contro il terzo sfornito di titolo al fine dell’acquisto di beni da lui illegittimamente detenuti.
Più in particolare, la petizione ereditaria, intesa a conseguire il rilascio dei beni ereditari, può essere esperta sia contro colui che vanta un titolo ereditario che non gli compete ( possessio pro herede ) sia contro chi li possiede senza titolo alcuno ( possessio pro possessore ), previo accertamento in capo all’attore della qualità di erede.
Il giudice del merito qualificherà la domanda sulla base dei fatti prospettati e dedotti dalla parte che l’ha proposta, prescindendo dal nomen juris, ossia dalla qualificazione giuridica indicata nell’atto introduttivo e nelle successive difese, salvo il divieto di ultrapetizione.
2) Questioni sulla competenza e sulla legittimazione
L’art. 533 attribuisce la titolarità della petizione ereditaria al solo erede o coerede, il quale, chiamato all’ eredità, l’abbia accettata, esplicitamente ovvero implicitamente, per il solo fatto di aver proposto l’ azione.
Dato il formarsi, fra le parti, del giudicato sul punto, la riconosciuta qualità di erede non potrà più essere messa in discussione .
Nel caso di legittimario preterito, solo all’ esito vittorioso dell’ azione di riduzione egli potrà esercitare la petizione di eredità avente ad oggetto la quota spettantegli.
L’ azione può essere esercitata anche contro il coerede il quale contesti all’ attore, in tutto o in parte, la sua partecipazione all’ eredità.
I creditori dell’ erede possono esercitare in via surrogatoria la petizione dell’ eredità, ma non così, secondo dottrina, il terzo, il quale può bensì acquistare diritti sui beni ereditari, ma non la qualità di erede.
Legittimato passivo è colui il quale possiede beni ereditari vantando un titolo possessorio che non gli compete. Tale possessore può essere addirittura sine titulo , ossia non vantare alcuna giustificazione del suo possesso ( possideo quia possideo ). Legittimato passivo può essere anche il semplice detentore, come sostiene la dottrina, interpretando estensivamente le norme sulla rivendica.
Per quanto concerne la competenza, é pacifico che competente per valore é il Tribunale, trattandosi di azione di valore indeterminabile ( art. 9 co. 2 c.p.c. ), sia in caso di petizione di beni ereditari che di solo accertamento della qualità di erede.
E’ competente per territorio il giudice del luogo di apertura della successione ( art. 22 n. 1 c.p.c. ). Le altre azioni di tutela: azioni possessorie a cautelari. Sia il chiamato all’ eredità che l’ erede possono agire a tutela delle loro posizioni giuridiche.
Più in particolare il chiamato all’ eredità che non abbia ancora accettato può esercitare azioni di natura prevalentemente cautelare .
Il chiamato all’ eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno della materiale apprensione degli stessi. Può inoltre chiedere all’ Autorità giudiziaria l’ autorizzazione a vendere quei beni che non si possono conservare ola cui conservazione richieda grave dispendio , con le procedure di cui agli art.. 747 e 748 c.p.c.
Natura cautelare ha pure la procedura prevista dall’ art. 752 c.p.c. dove si prevede che l’ esecutore testamentario, coloro che hanno diritto alla successione, le persone che abitavano col defunto e i creditori possono chiedere al Tribunale ovvero, in caso d’ urgenza, al Giudice di Pace l’ apposizione di sigilli sui beni del defunto, stante il pericolo di sottrazione.
Ai sensi del primo comma dell’ art. 460 c.c., colui che é chiamato all’ eredità ha la possibilità di esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, anche in difetto di materiale apprensione. Trattasi, in buona sostanza, delle azioni di manutenzione e di reintegrazione , che riguardano sia i beni sussistenti nel patrimonio del de cuius al momento della morte, sia quelli cui avesse subito molestie o spoglio in vita, ovviamente entro il termine annuale.
Dottrina e giurisprudenza hanno a lungo dibattuto se le azioni possessorie possano essere esercitate unicamente dall’ erede il quale abbia già accettato l’ eredità, ovvero da colui il quale abbia sul bene non già un possesso qualificato, essendo ciò impossibile in presenza almeno di un curatore dell’ eredità, bensì l’ animus possidendi, ossia quello di colui che vanta un diritto su ciò che ancora non gli appartiene, giuridicamente parlando.
Ciò appare più conforme a diritto, dovendo assicurare l’ integrità e la conservazione dei beni facenti parte dell’ asse ereditario.
In definitiva, poiché, ai sensi dell’ art. 1146 c.c. il possesso continua, con effetto dall’ apertura della successione, nell’ erede, quest’ ultimo, alla morte del possessore, é legittimato a promuovere le azioni di manutenzione e di reintegrazione previste dagli art. 1168 e 1170 c.c.
All’ uopo si cita la sottoscritta pronuncia della Cassazione n. 8075/2003 la quale, decidendo circa la reintegrazione nel possesso di una casa d’ abitazione sita in Civita d’ Antino e degli arredi in essa contenuti, di cui le ricorrenti erano eredi, della quale in costanza di vita del de cuius godevano l’ usufrutto e di cui avevano sofferto spoglio durante il periodo di assenza del defunto, chiarisce ulteriormente che, costituendo il possesso, per la norma di cui all’ art. 1140 c.c., un potere di fatto che si manifesta non solamente in un’ attività corrispondente all’ esercizio della proprietà, ma di ogni altro diritto reale, l’ erede che possedeva il bene in qualità di usufruttuario é legittimato ad esperire i rimedi contro chiunque compia atti di spoglio o di turbativa.
In definitiva, l’ erede acquista il possesso dei beni del de cuius dall’ apertura della successione senza compiere alcuna materiale apprensione, essendo sufficiente l’ animus possidendi.
Domande frequenti sulla petizione ereditaria
Le risposte ai principali dubbi sull’azione di petizione ereditaria, sul riconoscimento della qualità di erede e sul recupero dei beni ereditari posseduti da altri soggetti.
Che cos’è la petizione ereditaria?
La petizione ereditaria è l’azione attraverso la quale l’erede può chiedere il riconoscimento della propria qualità ereditaria nei confronti di chi possiede, in tutto o in parte, beni appartenenti all’eredità a titolo di erede oppure senza alcun titolo, chiedendone la restituzione.
A cosa serve la petizione ereditaria?
L’azione ha una duplice funzione: ottenere l’accertamento della qualità di erede e recuperare i beni ereditari che si trovano nel possesso di un soggetto che non ha diritto di trattenerli.
Chi può esercitare l’azione di petizione ereditaria?
La petizione ereditaria può essere esercitata dall’erede legittimo o testamentario. Anche il singolo coerede può agire quando viene contestata la propria qualità ereditaria o la propria partecipazione all’eredità.
È necessario aver accettato l’eredità per agire?
L’azione spetta a chi possiede la qualità di erede. La stessa proposizione della petizione ereditaria costituisce, in linea generale, un comportamento incompatibile con la volontà di rinunciare e può quindi comportare accettazione tacita dell’eredità.
Il semplice chiamato all’eredità può proporre la petizione ereditaria?
La petizione ereditaria presuppone l’acquisto della qualità di erede. Il semplice chiamato che non abbia ancora accettato dispone comunque di strumenti conservativi e possessori a tutela dei beni ereditari previsti dalla legge.
Un coerede può agire contro un altro coerede?
Sì. La petizione può essere proposta anche nei confronti di un altro coerede che contesti la qualità ereditaria dell’attore o la misura della sua partecipazione all’eredità, quando ricorrono i presupposti dell’azione.
Il legatario può esercitare la petizione ereditaria?
La petizione ereditaria tutela specificamente la qualità di erede. Il legatario, che acquista uno o più beni o diritti determinati e non la qualità di erede, deve utilizzare gli strumenti previsti per la tutela del proprio legato.
Contro chi può essere proposta la petizione ereditaria?
L’azione può essere esercitata contro chi possiede beni dell’eredità a titolo di erede senza esserlo realmente oppure senza alcun titolo. In determinate condizioni può assumere rilievo anche la posizione di chi abbia acquistato beni dal possessore apparente.
Chi è l’erede apparente?
È il soggetto che appare come erede e si comporta come tale, ma che non possiede in realtà il titolo ereditario che giustificherebbe il possesso dei beni. Il vero erede può, ricorrendone i presupposti, agire per ottenere il riconoscimento della propria qualità e la restituzione dei beni.
Si può agire contro chi possiede un bene ereditario senza alcun titolo?
Sì. L’articolo 533 del Codice civile consente all’erede di agire anche contro chi possiede il bene senza vantare alcun titolo giustificativo, purché il bene appartenga all’asse ereditario.
Quali beni possono essere recuperati con la petizione ereditaria?
L’azione può riguardare tutti i beni dell’eredità, una parte di essi oppure una determinata quota. È necessario dimostrare che i beni oggetto della domanda appartenevano all’asse ereditario al momento dell’apertura della successione.
La petizione ereditaria può riguardare un immobile?
Sì. L’azione può avere ad oggetto anche case, terreni e altri immobili appartenenti all’eredità posseduti da un soggetto che pretende di essere erede o che non dispone di un valido titolo.
Si possono recuperare anche somme di denaro appartenenti all’eredità?
La petizione non è limitata agli immobili. Può riguardare anche beni mobili, somme di denaro e altri beni appartenenti all’asse ereditario, purché ricorrano i presupposti previsti dall’articolo 533 del Codice civile.
Cosa deve dimostrare chi propone la petizione ereditaria?
L’attore deve dimostrare principalmente la propria qualità di erede e l’appartenenza dei beni controversi all’asse ereditario al momento dell’apertura della successione.
Come si dimostra la qualità di erede?
La prova dipende dal titolo della successione. In caso di successione testamentaria assume rilievo il testamento; nella successione legittima possono essere necessari gli atti di stato civile e la documentazione idonea a dimostrare il rapporto familiare con il defunto.
La dichiarazione di successione prova da sola la qualità di erede?
Non necessariamente. La dichiarazione di successione ha principalmente funzione fiscale e non costituisce da sola prova definitiva della qualità di erede. Occorre valutare il titolo successorio e gli ulteriori elementi documentali disponibili.
Come si dimostra che un bene apparteneva all’eredità?
Possono essere utilizzati atti notarili, visure, documentazione catastale, dichiarazione di successione, documenti bancari e altri elementi anche presuntivi. La prova richiesta nella petizione ereditaria è differente dalla rigorosa prova della proprietà prevista nell’azione di rivendicazione.
Bisogna dimostrare tutti i precedenti passaggi di proprietà del bene?
Non secondo il rigoroso criterio richiesto nell’azione di rivendicazione. Nella petizione ereditaria occorre dimostrare soprattutto che il bene era compreso nell’asse ereditario del defunto, anche attraverso elementi documentali e presuntivi idonei.
Qual è la differenza tra petizione ereditaria e azione di rivendicazione?
La petizione ereditaria si fonda sulla qualità di erede dell’attore e mira a recuperare beni appartenenti all’asse ereditario. L’azione di rivendicazione si fonda invece sul diritto di proprietà sul singolo bene e comporta un diverso e più rigoroso regime probatorio.
Qual è la differenza tra petizione ereditaria e azione di riduzione?
L’azione di riduzione tutela il legittimario quando testamento o donazioni hanno leso la sua quota di legittima. La petizione ereditaria viene invece utilizzata dall’erede per ottenere il riconoscimento della propria qualità e recuperare beni ereditari posseduti da altri.
Un figlio escluso dal testamento può proporre subito la petizione ereditaria?
Quando un legittimario è stato completamente pretermesso dal testamento, deve normalmente prima ottenere tutela attraverso l’azione di riduzione. Una volta riconosciuta la quota ereditaria spettantegli, potrà esercitare le ulteriori azioni necessarie al recupero dei beni.
La petizione ereditaria si prescrive?
No. L’articolo 533 del Codice civile stabilisce che l’azione di petizione ereditaria è imprescrittibile. Questo non significa però che i singoli beni possano sempre essere recuperati, perché devono essere considerati gli eventuali effetti dell’usucapione.
Si può quindi agire anche molti anni dopo la morte?
In linea generale sì, perché la petizione ereditaria è imprescrittibile. Tuttavia il trascorrere del tempo può avere conseguenze rilevanti sui singoli beni, soprattutto quando un altro soggetto abbia maturato i requisiti per l’usucapione.
L’usucapione può impedire il recupero di un bene ereditario?
Sì. Sebbene l’azione di petizione sia imprescrittibile, l’articolo 533 c.c. fa espressamente salvi gli effetti dell’usucapione sui singoli beni. Il possessore può quindi opporre l’eventuale maturazione dell’usucapione quando ne ricorrono tutti i requisiti.
Basta possedere un immobile ereditario per molti anni per diventarne proprietario?
No. Il semplice trascorrere del tempo non è sufficiente. Perché possa maturare l’usucapione devono ricorrere tutti i requisiti del possesso utile ad usucapire previsti dalla legge, da verificare sulla base delle concrete modalità con cui il bene è stato posseduto.
Cosa succede se l’erede apparente ha già venduto il bene?
L’articolo 534 del Codice civile disciplina anche i diritti acquistati dai terzi dall’erede apparente. Il vero erede può, in determinate circostanze, agire anche contro gli aventi causa, ma la legge tutela alcuni acquisti a titolo oneroso compiuti in buona fede.
Chi compra in buona fede dall’erede apparente è tutelato?
In presenza delle condizioni previste dall’articolo 534 c.c., sono fatti salvi i diritti acquistati a titolo oneroso da terzi che dimostrino di avere contrattato in buona fede con l’erede apparente. Per immobili e beni mobili registrati assumono inoltre particolare importanza le regole sulla trascrizione.
Cosa succede se si tratta di un immobile venduto dall’erede apparente?
Per gli immobili la tutela del terzo acquirente dipende anche dalla priorità delle trascrizioni nei registri immobiliari. È quindi necessario ricostruire le date di trascrizione dell’acquisto ereditario, dell’atto compiuto dall’erede apparente e dell’eventuale domanda giudiziale.
Cosa deve restituire chi ha posseduto i beni ereditari?
Oltre al bene possono assumere rilievo anche frutti, rendite, spese sostenute, miglioramenti e addizioni. La disciplina applicabile varia anche in funzione della buona o mala fede del possessore.
Cosa succede se il possessore era in buona fede?
La legge riconosce specifiche tutele al possessore in buona fede. In particolare, trovano applicazione le norme in materia di frutti, spese, miglioramenti e addizioni. La situazione deve essere valutata distinguendo il possessore di buona fede da quello consapevole di non avere diritto ai beni.
Cosa succede se il possessore in buona fede ha venduto il bene ereditario?
L’articolo 535 c.c. prevede che il possessore in buona fede che abbia alienato anch’egli in buona fede un bene ereditario sia tenuto, in linea generale, a restituire all’erede il prezzo o il corrispettivo ricevuto.
Si possono chiedere anche i frutti prodotti dal bene?
Sì. Nella restituzione dei beni ereditari possono assumere rilevanza anche i frutti prodotti dal bene, come ad esempio determinati canoni percepiti. La misura della restituzione dipende, tra gli altri elementi, dalla buona o mala fede del possessore.
Cosa succede se il possessore ha sostenuto spese sull’immobile?
Le spese, i miglioramenti e le addizioni effettuati dal possessore devono essere valutati secondo le norme generali previste in materia di possesso. Non sempre, quindi, la restituzione dell’immobile esaurisce tutti i rapporti economici tra le parti.
La petizione ereditaria può essere proposta anche per una sola quota dell’eredità?
Sì. L’azione può riguardare tutti i beni dell’asse oppure soltanto una parte, un singolo bene o la quota ereditaria spettante all’attore, purché ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
Dove si propone la petizione ereditaria?
L’articolo 22 del Codice di procedura civile individua come competente per territorio, per le cause relative alla petizione di eredità, il giudice del luogo in cui si è aperta la successione, normalmente corrispondente all’ultimo domicilio del defunto.
Se l’immobile ereditario si trova in un’altra città, quale giudice è competente?
Quando la successione si è aperta in Italia, per la petizione ereditaria assume rilievo il luogo di apertura della successione e non necessariamente il luogo nel quale si trova il singolo immobile oggetto della controversia.
Prima della causa è obbligatoria la mediazione?
Le controversie in materia di successioni ereditarie rientrano tra quelle per le quali è previsto il previo esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
È possibile recuperare i beni senza arrivare a una causa?
In alcuni casi sì. Una volta chiarita la qualità di erede e ricostruita la provenienza dei beni, è possibile tentare una soluzione stragiudiziale o un accordo in mediazione per ottenere la restituzione dei beni o definire i rapporti economici tra le parti.
Quali documenti servono per una petizione ereditaria?
Possono essere necessari il testamento, atti di stato civile, certificato di morte, dichiarazione di successione, atti notarili, visure catastali e ipotecarie, documentazione bancaria e documenti relativi ai beni che si intendono recuperare.
Come si scopre chi sta utilizzando o possedendo i beni dell’eredità?
La situazione può essere ricostruita attraverso visure immobiliari, documentazione catastale, contratti, atti notarili, informazioni bancarie e altri elementi patrimoniali. La documentazione necessaria dipende dalla natura dei beni interessati.
È necessario rivolgersi a un avvocato per la petizione ereditaria?
La petizione ereditaria richiede l’accertamento della qualità di erede, la ricostruzione dell’asse e l’individuazione dei soggetti che possiedono i beni. Un avvocato esperto in successioni ereditarie può verificare preliminarmente i presupposti dell’azione, raccogliere la documentazione necessaria e assistere nella mediazione e nell’eventuale giudizio.