L’Avvocato Roberto Campagnolo con Studio Legale in Milano, è specializzato in materia di successioni mortis causa con una profonda conoscenza di questioni notarili, specie in materia ereditaria, essendosi relazionato con diverse situazioni ereditarie complesse.

Gli eredi, eredità e polizza assicurativa
“Gli eredi possono conoscere i beneficiari delle polizze assicurative stipulate in vita dal defunto.”

Il Garante della privacy lo ha stabilito dopo le richieste di chiarimento a seguito delle decisioni contrastanti della giurisprudenza di merito.
Le compagnie assicurative devono consentire, dunque, agli eredi che ne facciano richiesta di conoscere i nomi dei beneficiari delle polizze stipulate in vita dalle persone defunte.

La giurisprudenza di merito aveva assunto decisioni oscillanti e contrastanti, vi erano stati segnalazioni e reclami, i dubbi interpretativi motivavano la richiesta di pareri.

Ebbene, l’art. 1920 comma 3 c.c., norma che disciplina l’assicurazione a favore di un terzo, stabilisce che, per effetto della designazione, “il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione”. L’obbligazione di pagamento che grava sull’assicuratore discende, quindi, esclusivamente dal contratto di assicurazione e dalla designazione del beneficiario.

Anche in caso di successione mortis causa, per quanto riguarda la determinazione della quota legittima, il contratto di assicurazione è atto tra vivi, che non rientra nell’asse ereditario. Il diritto al pagamento dell’indennità, dunque, non è acquistato a titolo di legato o di quota ereditaria, ma sulla base della promessa fatta dall’assicuratore di pagare il capitale al verificarsi dell’evento assicurato.

Il diritto alla privacy del beneficiario
Per quanto riguarda la polizza sulla vita, in particolar modo, come ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 26606 del 2016, “nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell’art. 1920, comma 3, c. c., un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante e non può, quindi, essere oggetto delle sue disposizioni testamentarie né di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima …“.

Al fine del calcolo della porzione di eredità, l’erede pretermesso, ovvero il chiamato all’eredità, può tuttavia aver interesse a conoscere il nome del beneficiario di una polizza assicurativa per il caso di morte stipulata in vita dal de cuius, ciò al fine dell’esercizio di un’eventuale azione di riduzione in caso di lesione della legittima.

Lo Studio legale avvocato Roberto Campagnolo è esperto in eredità e polizza assicurativa contenuta nell’eredità. Innanzi tutti il richiedente deve essere erede ovvero chiamato all’eredità, cioè legittimato ad accettare l’eredità e pertanto a divenire erede.
L’interesse dell’erede, tuttavia, potrebbe entrare in conflitto con il diritto alla protezione dei dati personali del beneficiario di polizza assicurativa stipulata dal defunto per il caso di morte.

La Corte di Cassazione (Corte di Cassazione, sentenza n. 17790/2015; conforme Autorità Garante della Privacy, 31 marzo 2003), da un lato, ha riconosciuto il diritto dei legittimari di impugnare la polizza assicurativa lesiva della quota di legittima, dall’altro ha ritenuto prevalente il diritto alla privacy del beneficiario rispetto al diritto degli eredi di accedere ai dati della polizza: se gli eredi hanno un più generale diritto d’accesso ai dati relativi alla sfera personale del de cuius, tale diritto non si estenderebbe a soggetti terzi.

Quando l’erede ha diritto ad accedere ai dati del beneficiario di una polizza sulla vita stipulata dal defunto
Rispetto a questo tradizionale orientamento giurisprudenziale si è verificato un mutamento significativo delle posizioni assunte con la sentenza 27 febbraio 2020.

In tale occasione il Tribunale di Treviso ha affrontato la questione del bilanciamento tra il diritto alla privacy del beneficiario e il diritto di accesso dell’erede secondo il Regolamento (UE) n. 2016/679 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati” o “GDPR”).
In tale occasione, il tribunale di Treviso ha affermato che il diritto dell’erede legittimario di accedere ai dati relativi alla polizza sulla vita stipulata dal defunto per il caso di morte ai fini della reintegrazione della quota di legittima rientra nell’ambito della tutela accordata dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del GDPR.

Secondo quanto previsto da tale norma, il trattamento dei dati è lecito se necessario per la tutela degli interessi legittimi perseguiti dal responsabile del trattamento o da un terzo. Questa sentenza, tuttavia, “prova troppo”, ossia accorda una illimitata tutela all’erede richiedente.

Ciò ha motivato, ancora una volta, un’oscillazione nelle pronunce giudiziarie. E’ pertanto preferibile un’interpretazione più restrittiva.

Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera f), del GDPR, infatti, il trattamento di dati personali è considerato lecito ove sia necessario ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria. Pertanto, in conformità con le suddette disposizioni del GDPR, il Tribunale di Treviso ha stabilito la prevalenza del diritto di difesa sul diritto alla privacy, riconoscendo il diritto dell’erede di accedere ai dati del beneficiario di una polizza sulla vita stipulata dal defunto.

Con sentenza n. 39531 del 13 dicembre 2021, la Corte di Cassazione ha affrontato un analogo caso di bilanciamento tra privacy e diritti degli eredi. La Corte ha rilevato che secondo l’articolo 24 del D.lgs. 196/2003 (Codice della Privacy) non occorre il consenso dell’interessato allorché il trattamento dei dati sia necessario per far valere o difendere un diritto in giudizio.

La posizione del Garante della Privacy su eredità e polizza assicurativa
Ampliando tale prospettiva, la Suprema Corte ha riconosciuto il diritto alla difesa giudiziaria anche a soggetti terzi, purché siano portatori di un interesse tutelabile in sede giudiziaria per la cui realizzazione sia necessario l’accesso ai dati personali del beneficiario. In primis, il Giudice deve comunque verificare la non pretestuosità della richiesta.

Stante il perdurare del contrasto giurisprudenziale, e stante altresì la necessità di circoscrivere la richiesta di disclosure, è intervenuto il Garante della Privacy, il quale ha affermato la necessità di bilanciare il diritto alla riservatezza con gli altri diritti fondamentali, quali risultanti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e dalla linee guida in tema del diritto d’accesso del Comitato delle Autorità Garanti UE.
La tutela della riservatezza dei dati personali non ha un valore assoluto, ma cede di fronte al diritto alla difesa in giudizio, esercitato da colui il quale accede ai dati personali del de cuius.

Circoscritto così l’ambito del diritto alla disclosure, il Giudice adìto dovrà:

verificare la posizioni di diritto soggettivo di chiamato all’eredità o di erede
che l’ interesse perseguito sia concreto e attuale, cioè esistente al momento di accesso ai dati della polizza stipulata in vita dal de cuius per il caso della sua morte.
che sia strumentale alla difesa del proprio diritto successorio in sede giudiziaria.

Domande frequenti su eredità e polizza assicurativa

Le risposte ai principali dubbi sul rapporto tra polizze vita, successione ereditaria, beneficiari, quota di legittima e tutela degli eredi.

La polizza vita entra nell’eredità?

Quando esiste un beneficiario validamente designato, la prestazione assicurativa viene normalmente acquistata dal beneficiario in forza di un diritto proprio derivante dal contratto di assicurazione e non come bene ricevuto per successione ereditaria.

Chi riceve il capitale di una polizza vita dopo la morte?

Il capitale viene corrisposto al beneficiario indicato nella polizza, secondo la designazione effettuata dal contraente e le condizioni contrattuali. Il beneficiario può essere individuato nominativamente oppure attraverso una categoria, come ad esempio gli “eredi”.

Il beneficiario della polizza deve essere necessariamente un erede?

No. Il contraente può indicare come beneficiario anche una persona che non appartiene alla famiglia e che non sia erede, nel rispetto delle regole applicabili al contratto e ferme le eventuali tutele spettanti ai legittimari rispetto ai premi versati.

Il beneficiario acquista la polizza come erede?

In linea generale no. L’articolo 1920 del Codice civile stabilisce che, per effetto della designazione, il beneficiario acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. La fonte del diritto è quindi il contratto assicurativo e non la successione.

Cosa significa ricevere il capitale “iure proprio”?

Significa che il beneficiario riceve la prestazione per un diritto autonomo derivante dalla polizza e non perché subentra nel patrimonio del defunto come erede. Questa distinzione produce importanti conseguenze nei rapporti tra polizza e successione.

Cosa succede se nella polizza sono indicati come beneficiari gli “eredi”?

L’indicazione generica degli “eredi” come beneficiari viene utilizzata per individuare i soggetti aventi diritto alla prestazione assicurativa. Anche in questo caso, secondo la giurisprudenza, il diritto alla prestazione deriva dalla polizza e non dalla successione ereditaria.

Se i beneficiari sono gli eredi, il capitale viene diviso secondo le quote ereditarie?

Non necessariamente. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che, in mancanza di una diversa volontà del contraente, la designazione generica degli “eredi” non comporta automaticamente la ripartizione secondo le quote della successione. In linea generale, la prestazione viene ripartita in quote uguali tra i beneficiari individuati.

Si può indicare nel contratto come deve essere diviso il capitale?

Sì. Il contraente può formulare la designazione in modo più specifico, individuando i beneficiari e, quando consentito, indicando anche criteri o percentuali di ripartizione. È importante che la volontà risulti formulata in modo chiaro.

Chi rinuncia all’eredità perde anche il diritto alla polizza vita?

Non necessariamente. Il diritto alla prestazione assicurativa è normalmente autonomo rispetto all’acquisto dell’eredità. Anche quando il beneficiario è individuato genericamente come “erede”, la giurisprudenza ha chiarito che l’eventuale rinuncia all’eredità non elimina di per sé il diritto derivante dalla polizza.

Si può quindi rinunciare a un’eredità piena di debiti e incassare comunque la polizza?

In presenza di una valida designazione come beneficiario, il diritto alla prestazione assicurativa può essere autonomo rispetto all’accettazione o alla rinuncia dell’eredità. Occorre tuttavia verificare con attenzione la clausola beneficiaria e le caratteristiche concrete della polizza.

La polizza vita può ledere la quota di legittima?

La tutela dei legittimari presenta una disciplina particolare. L’articolo 1923 c.c. fa espressamente salve, con riferimento ai premi pagati dal contraente, le disposizioni relative alla collazione, all’imputazione e alla riduzione delle donazioni.

Gli eredi possono chiedere la riduzione dell’intero capitale della polizza?

La disciplina dell’articolo 1923 c.c. richiama la tutela successoria con riferimento ai premi pagati. Non è quindi corretto identificare automaticamente il capitale liquidato dalla compagnia con una normale donazione soggetta integralmente a riduzione.

I premi della polizza devono essere considerati per calcolare la legittima?

Possono assumere rilievo. L’articolo 1923 c.c. fa salve, rispetto ai premi versati, le regole sulla collazione, imputazione e riduzione delle donazioni. Occorre quindi ricostruire l’ammontare e la provenienza dei premi e verificare la situazione patrimoniale complessiva del defunto.

Un genitore può nominare beneficiario della polizza soltanto uno dei figli?

Sì. Il contraente può designare uno specifico figlio come beneficiario. Dopo la morte, tuttavia, gli altri legittimari possono valutare se i premi versati abbiano inciso sui diritti di legittima loro riconosciuti dalla legge.

Si può nominare beneficiario della polizza una persona estranea alla famiglia?

Sì. La designazione del beneficiario non è limitata agli eredi o ai familiari. È possibile indicare anche un soggetto estraneo alla successione, fermo restando quanto previsto dalla legge in relazione ai premi e alla tutela di creditori ed eredi.

Come si nomina il beneficiario di una polizza vita?

La designazione può essere effettuata nel contratto di assicurazione, mediante una successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore oppure per testamento, secondo quanto previsto dall’articolo 1920 del Codice civile.

È possibile nominare il beneficiario della polizza nel testamento?

Sì. L’articolo 1920 c.c. consente espressamente di effettuare la designazione del beneficiario anche mediante testamento. È opportuno che la disposizione sia formulata in maniera tale da identificare chiaramente la polizza e il beneficiario.

Il beneficiario di una polizza vita può essere cambiato?

In linea generale sì. La designazione del beneficiario è normalmente revocabile dal contraente nelle forme previste dalla legge, salvo che si sia verificata una situazione che abbia reso irrevocabile il beneficio.

Gli eredi possono cambiare il beneficiario dopo la morte del contraente?

No. L’articolo 1921 c.c. stabilisce che la revoca del beneficio non può essere effettuata dagli eredi dopo la morte del contraente. La designazione deve quindi essere valutata sulla base della situazione esistente al momento del decesso.

Quando la designazione del beneficiario diventa irrevocabile?

La disciplina prevede specifiche ipotesi nelle quali il potere di revoca viene meno, ad esempio quando il contraente abbia rinunciato per iscritto alla facoltà di revoca e il beneficiario abbia dichiarato di voler profittare del beneficio, con le comunicazioni richieste dalla legge.

Un nuovo testamento cambia automaticamente il beneficiario della polizza?

No. Testamento e designazione del beneficiario operano su piani differenti. Un nuovo testamento non modifica automaticamente la clausola beneficiaria, salvo che contenga una chiara volontà di designazione o revoca riferibile alla polizza.

Cosa succede se il beneficiario muore prima del contraente?

Quando il beneficiario premuore al contraente, e il beneficio non è stato revocato né è stata prevista una disciplina diversa, il diritto può trasmettersi agli eredi del beneficiario premorto, secondo le regole applicabili al contratto a favore di terzo.

Come viene divisa la polizza tra gli eredi del beneficiario premorto?

Quando il diritto del beneficiario premorto si trasmette ai suoi eredi, questi subentrano nel diritto che sarebbe spettato al beneficiario originario. La relativa quota viene quindi ripartita tra i suoi eredi secondo le rispettive quote successorie.

Cosa succede se la polizza non indica alcun beneficiario?

È necessario esaminare attentamente il contratto e le sue condizioni. In mancanza di una valida designazione, la destinazione della prestazione deve essere determinata sulla base della disciplina contrattuale e delle norme applicabili, potendo assumere rilievo anche la successione del contraente.

Una polizza vita deve essere inserita nella dichiarazione di successione?

Quando il capitale è dovuto direttamente a un beneficiario che lo acquista per diritto proprio, la prestazione non costituisce normalmente un bene ereditario del defunto. Occorre tuttavia verificare la natura concreta del prodotto assicurativo e la posizione contrattuale dei soggetti coinvolti.

Le polizze vita sono tutte uguali ai fini della successione?

No. Dietro la definizione di “polizza” possono esistere prodotti con caratteristiche molto differenti. È quindi necessario verificare la reale natura assicurativa del contratto, le prestazioni garantite, il rischio assunto dalla compagnia e la clausola beneficiaria.

Una polizza finanziaria segue sempre le stesse regole di una normale polizza vita?

Non necessariamente. Quando il prodotto presenta una componente prevalentemente finanziaria o di investimento, può essere necessario verificare nel dettaglio la struttura concreta del contratto e l’effettiva presenza del rischio assicurativo prima di stabilire quali regole applicare.

Gli eredi possono chiedere informazioni sull’esistenza di una polizza vita?

In caso di dubbio sull’esistenza di coperture assicurative è possibile svolgere verifiche attraverso i canali previsti dal settore assicurativo e rivolgersi agli intermediari o alle compagnie interessate, fornendo la documentazione richiesta per dimostrare la propria legittimazione alla richiesta.

Come si scopre chi è il beneficiario di una polizza?

Occorre verificare il contratto, eventuali successive comunicazioni alla compagnia e le possibili designazioni testamentarie. La designazione può infatti essere modificata nel corso del rapporto, per cui non sempre la clausola originaria coincide con quella efficace al momento della morte.

Cosa deve fare il beneficiario dopo la morte dell’assicurato?

Il beneficiario deve normalmente presentare alla compagnia la richiesta di liquidazione e la documentazione prevista dal contratto, che può comprendere il certificato di morte, documenti identificativi e documentazione necessaria all’individuazione degli aventi diritto.

I creditori del defunto possono pignorare direttamente il capitale della polizza?

L’articolo 1923 c.c. prevede una particolare tutela delle somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario, stabilendo che non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare, ferme le specifiche tutele previste rispetto ai premi pagati.

Una polizza può essere utilizzata per sottrarre patrimonio ai creditori?

No. La protezione prevista per la prestazione assicurativa non consente di utilizzare la polizza in frode ai creditori. L’articolo 1923 c.c. fa espressamente salve, rispetto ai premi versati, le disposizioni relative agli atti compiuti in pregiudizio dei creditori.

Gli eredi possono contestare una polizza stipulata poco prima della morte?

La vicinanza temporale alla morte non determina automaticamente l’invalidità della polizza. Possono però essere valutati la capacità del contraente, l’autenticità della volontà, l’entità dei premi versati, la natura del prodotto e l’eventuale lesione dei diritti dei legittimari.

Una polizza può essere contestata se il contraente era incapace di intendere e di volere?

In presenza di elementi concreti relativi all’incapacità del contraente può essere necessario valutare la validità degli atti di stipula o di modifica della designazione beneficiaria, ricostruendo le condizioni della persona nel momento in cui l’atto è stato compiuto.

Si può contestare un cambio di beneficiario avvenuto poco prima della morte?

Sì, quando esistono specifici elementi che facciano dubitare della validità della modifica. Possono assumere rilievo incapacità, falsità della sottoscrizione, vizi della volontà o altre anomalie nella formazione della designazione.

Quali documenti servono per verificare una polizza in una successione?

Possono essere utili il contratto di polizza, le condizioni assicurative, le designazioni dei beneficiari, eventuali successive modifiche, la documentazione sui premi versati, il testamento e i documenti relativi al patrimonio del defunto.

Come si verifica se una polizza ha leso i diritti degli eredi?

È necessario ricostruire il patrimonio del defunto, individuare gli eventuali legittimari e verificare l’entità e la provenienza dei premi versati. Solo una valutazione complessiva consente di stabilire se vi siano i presupposti per una tutela successoria.

È necessario rivolgersi a un avvocato per contestare una polizza vita?

Quando vi sono contestazioni sulla designazione del beneficiario, sulla capacità del contraente, sui premi versati o sulla quota di legittima, l’assistenza di un avvocato esperto in diritto ereditario e successioni può essere utile per ricostruire il rapporto assicurativo e individuare le eventuali azioni esperibili.

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