Quando la quota di legittima viene violata dal de cuius, per effetto di atti di disposizione, o di donazioni, oppure in caso di testamento, si ha una lesione della legittima. In tal caso, per reintegrare la quota di legge occorre esercitare l’azione di riduzione, prevista dagli artt. 553 e ss. c.c., volta a far dichiarare invalidi (integralmente o parzialmente) gli atti, inter vivos o mortis causa, che hanno prodotto la lesione stessa.
Lesione della legittima: l’azione di riduzione secondo la giurisprudenza
L’azione di riduzione, di fatto, consta di tre diverse azioni, in base alla fase e ai soggetti nei cui confronti viene eseguita:
l’azione di riduzione in senso stretto, che ha lo scopo di far dichiarare l’inefficacia (totale o parziale) delle disposizioni testamentarie e/o delle donazioni che eccedono la quota di cui il de cuius poteva disporre;
l’azione di restituzione contro i beneficiari delle disposizioni ridotte, finalizzata in seguito al vittorioso esperimento dell’azione di riduzione in senso stretto a far recuperare ai legittimari quanto ancora presente nel patrimonio dei soggetti beneficiati;
l’azione di restituzione contro i terzi acquirenti, con pari finalità recuperatorie della precedente ma esperibile nei confronti degli aventi causa dal soggetto beneficiato.
Discussa è la sua natura giuridica, sebbene la giurisprudenza prevalente sostiene si tratti di azione di accertamento (in quanto mirante appunto ad accertare la lesione della quota di legittima); di natura personale (in quanto non diretta erga omnes ma solo contro i destinatari delle disposizioni del de cuius); ad effetti retroattivi (giacchè il trasferimento posto in essere dal de cuius con le disposizioni lesive si considera come mai avvenuto nei confronti del legittimario)
(cfr. Cass. n. 4130/2001; n. 1033/1993).
L’azione si introduce mediante atto di citazione, dove il legittimario esplicita la causa petendi e il petitum, formulando richiesta di reintegrazione nella quota di legittima mediante la riduzione degli atti di disposizione o delle donazioni, attraverso l’esposizione sintetica della situazione dell’asse ereditario, ricavato dalla “riunione fittizia” del c.d. relictum con il donatum (ovvero l’operazione contabile, attraverso la quale si imputa al patrimonio del de cuius il valore dei beni intestati decurtati dei debiti (relictum) e maggiorati dalle donazioni compiute (donatum), per calcolare il c.d. “asse ereditario”).
Secondo la giurisprudenza,
“il legittimario che propone azione di riduzione ha l’onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la legittima, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore” (Cass. n. 13310/2002).
L’assolvimento dell’onere probatorio gravante sull’attore di indicare l’esatto valore della massa ereditaria, è presupposto necessario per l’accertamento della lamentata lesione della quota legittima
(Cass. n. 14473/2011; Cass. n. 4848/2012).
In ordine alla legittimazione, la riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima può essere domandata solo dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa. Si tratta di un diritto irrinunciabile, finché vive il de cuius (Cass. n. 13429/2006), al quale può abdicarsi solo successivamente alla sua morte (Cass. n. 1373/2009).
Si ricorda che la teoria prevalente in dottrina e giurisprudenza qualifica il legittimario erede solamente a seguito del positivo esperimento dell’azione di riduzione. Ossia il legittimario, al momento dell’apertura della successione può non essere erede (ad esempio nel caso di preterizione) oppure può essere erede solamente in quella parte, insufficiente, lasciata dal defunto.
Il legittimario diverrà erede della quota che gli spetta (quota di legittima) solamente quando avrà esercitato vittoriosamente l’azione di riduzione: le disposizioni lesive della quota di legittima diverranno quindi inefficaci nei confronti del legittimario leso
(Cass. n. 10775/1996; n. 5591/1981).
Sempre l’orientamento prevalente sostiene che il legittimario, anteriormente al vittorioso esperimento dell’azione di riduzione, sia titolare solamente di un diritto potestativo nei confronti dei beneficiari delle disposizioni lesive e dei loro aventi causa: egli avrebbe quindi un “diritto al diritto” di acquistare la propria quota di eredità (Cass. n. 511/1995; n. 4024/1981).
Domande frequenti sull’azione di riduzione
Le risposte ai principali dubbi sull’azione di riduzione, sulla tutela della quota di legittima e sulla possibilità di contestare testamenti e donazioni che abbiano leso i diritti degli eredi legittimari.
Che cos’è l’azione di riduzione?
L’azione di riduzione è lo strumento previsto dalla legge per tutelare il legittimario quando la quota di eredità che gli è riservata risulta lesa da disposizioni testamentarie o da donazioni effettuate dal defunto durante la propria vita.
A cosa serve l’azione di riduzione?
Serve a ottenere la reintegrazione della quota di legittima. Le disposizioni che eccedono la parte di patrimonio di cui il defunto poteva liberamente disporre possono essere rese inefficaci nei confronti del legittimario nella misura necessaria a soddisfare i suoi diritti.
Chi può esercitare l’azione di riduzione?
La riduzione può essere domandata dai legittimari, dai loro eredi e dai loro aventi causa. Sono legittimari il coniuge, i figli e, in assenza di figli, gli ascendenti, secondo le condizioni previste dalla legge.
Fratelli e sorelle possono esercitare l’azione di riduzione?
Non per il semplice fatto di essere fratelli o sorelle del defunto. Fratelli e sorelle non sono legittimari e non hanno quindi una quota di riserva da tutelare mediante l’azione di riduzione.
Quando è possibile esercitare l’azione di riduzione?
L’azione può essere esercitata dopo l’apertura della successione quando, ricostruito il patrimonio del defunto, risulta che una disposizione testamentaria o una donazione ha leso la quota spettante a un legittimario.
Si può esercitare l’azione di riduzione mentre il genitore è ancora in vita?
No. La quota di legittima viene determinata soltanto al momento dell’apertura della successione. Finché il soggetto è in vita non è quindi possibile stabilire definitivamente se una donazione abbia effettivamente determinato una lesione della legittima.
Come si verifica se la quota di legittima è stata lesa?
Occorre ricostruire il patrimonio del defunto mediante la cosiddetta riunione fittizia: si considera il valore dei beni lasciati, si detraggono i debiti e si aggiunge il valore delle donazioni effettuate durante la vita. Su tale massa vengono calcolate la quota disponibile e le quote riservate ai legittimari.
Chi propone l’azione deve dimostrare la lesione della legittima?
Sì. Il legittimario deve fornire gli elementi necessari a ricostruire la massa ereditaria, la quota di riserva spettante e l’entità della lesione. Possono quindi assumere rilievo beni, debiti, testamenti, donazioni e altre attribuzioni effettuate dal defunto.
Un figlio escluso dal testamento può esercitare l’azione di riduzione?
Sì. Un figlio completamente escluso dal testamento è un legittimario pretermesso e può agire per ottenere la quota che la legge gli riserva, purché ricorrano gli altri presupposti previsti dalla disciplina successoria.
Il coniuge escluso dal testamento può chiedere la riduzione?
Sì. Il coniuge rientra tra i legittimari e può utilizzare l’azione di riduzione quando le disposizioni testamentarie o le donazioni del defunto abbiano compromesso la quota che gli è riservata dalla legge.
L’azione di riduzione rende nullo il testamento?
No. Una disposizione testamentaria lesiva della legittima non è automaticamente nulla. L’azione di riduzione mira a renderla inefficace nei confronti del legittimario nella misura necessaria alla reintegrazione della quota riservata.
Si può contestare soltanto una parte del testamento?
Sì. La riduzione opera soltanto nella misura necessaria a reintegrare la legittima. Non comporta quindi necessariamente l’eliminazione dell’intero testamento, ma può incidere soltanto sulle disposizioni eccedenti la quota disponibile.
È possibile ridurre anche una donazione?
Sì. Le donazioni effettuate durante la vita dal defunto possono essere soggette a riduzione quando, al momento dell’apertura della successione, risulta che abbiano contribuito a ledere la quota dei legittimari.
Anche le donazioni indirette possono essere ridotte?
Sì. Ai fini della tutela della legittima possono assumere rilievo anche le donazioni indirette, cioè liberalità realizzate attraverso operazioni diverse dalla donazione formale ma che determinano comunque un arricchimento del beneficiario a carico del patrimonio del defunto.
Se un genitore ha donato una casa a un solo figlio, gli altri possono chiedere la riduzione?
È possibile soltanto se, dopo la morte del genitore e dopo aver ricostruito l’intero patrimonio, la donazione determina una lesione della quota di legittima spettante agli altri figli. La semplice esistenza della donazione non è quindi sufficiente.
Una donazione fatta molti anni prima può essere oggetto di riduzione?
Sì. Il semplice trascorrere di molti anni dalla donazione non la esclude automaticamente dal calcolo della legittima. La lesione viene infatti verificata al momento dell’apertura della successione, tenendo conto delle liberalità rilevanti effettuate in vita.
Si riducono prima il testamento o le donazioni?
In linea generale si interviene prima sulle disposizioni testamentarie. Soltanto quando la loro riduzione non è sufficiente a reintegrare la quota del legittimario si procede alla riduzione delle donazioni effettuate in vita dal defunto.
Come vengono ridotte le disposizioni testamentarie?
Le disposizioni testamentarie vengono normalmente ridotte proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari. Il testatore può tuttavia aver dichiarato espressamente che una determinata disposizione debba avere preferenza rispetto alle altre.
In quale ordine vengono ridotte le donazioni?
Le donazioni vengono ridotte secondo un preciso criterio cronologico: si comincia dalla donazione più recente e si risale progressivamente verso quelle anteriori, fino a quanto necessario per reintegrare la quota del legittimario.
Il legittimario può scegliere liberamente quale donazione ridurre?
L’ordine stabilito dalla legge non può essere liberamente modificato. Occorre rispettare il criterio cronologico previsto per le donazioni, iniziando da quelle più recenti e risalendo alle precedenti.
È necessario accettare l’eredità con beneficio d’inventario?
In alcune situazioni sì. L’articolo 564 del Codice civile prevede specifiche condizioni quando la riduzione riguarda donazioni o legati effettuati a soggetti che non siano chiamati come coeredi. La necessità dell’accettazione beneficiata deve quindi essere verificata in relazione al caso concreto.
Il figlio completamente escluso dal testamento deve accettare con beneficio d’inventario?
La posizione del legittimario totalmente pretermesso presenta caratteristiche particolari, perché prima del positivo esercizio dell’azione egli può non essere chiamato all’eredità. Occorre quindi distinguere questa situazione da quella del legittimario che sia già chiamato come erede.
Quanto tempo c’è per esercitare l’azione di riduzione?
L’azione di riduzione è soggetta, in linea generale, alla prescrizione di dieci anni. Il momento dal quale decorre il termine deve però essere individuato distinguendo la causa della lesione, in particolare tra donazioni e disposizioni testamentarie.
Da quando decorrono i dieci anni per ridurre una donazione?
Quando la lesione deriva da una donazione effettuata in vita dal defunto, il termine decennale viene generalmente fatto decorrere dall’apertura della successione, cioè dalla morte del donante.
Da quando decorre il termine se la lesione deriva dal testamento?
Quando la lesione deriva da disposizioni testamentarie, la giurisprudenza individua come momento rilevante l’accettazione dell’eredità da parte del chiamato beneficiato dalle disposizioni testamentarie lesive, poiché è in quel momento che la lesione diviene attuale.
Si può rinunciare all’azione di riduzione?
Dopo l’apertura della successione il legittimario può decidere di non esercitare l’azione o rinunciarvi secondo le condizioni previste dalla legge. Non è invece possibile rinunciare preventivamente alla riduzione mentre il donante è ancora in vita.
Dare il consenso a una donazione significa rinunciare alla futura azione di riduzione?
No. Finché il donante è in vita, il futuro legittimario non può rinunciare validamente al diritto di chiedere la riduzione, neppure prestando il proprio assenso alla donazione.
Qual è la differenza tra azione di riduzione e collazione?
La collazione riguarda i rapporti tra determinati coeredi e le donazioni ricevute dal defunto, soprattutto ai fini della divisione. L’ azione di riduzione serve invece specificamente a reintegrare la quota del legittimario quando questa sia stata lesa.
Qual è la differenza tra azione di riduzione e impugnazione del testamento?
Con l’impugnazione per invalidità si contesta il testamento perché affetto, ad esempio, da vizi di forma, incapacità, falsità o vizi della volontà. Con l’ azione di riduzione, invece, il testamento può essere perfettamente valido, ma le sue disposizioni eccedono la quota disponibile e ledono la legittima.
Cosa succede dopo una sentenza favorevole nell’azione di riduzione?
Le disposizioni lesive diventano inefficaci nei confronti del legittimario nella misura stabilita e quest’ultimo può ottenere la reintegrazione economica o patrimoniale della propria quota secondo la natura dei beni e la disciplina applicabile.
Cosa succede se il bene donato è ancora nel patrimonio del donatario?
A seguito della riduzione devono essere valutati gli effetti previsti dalla disciplina vigente. Nel nuovo sistema introdotto dalla riforma del 2025 assume particolare rilievo anche l’obbligo del beneficiario di soddisfare il valore spettante al legittimario, con possibilità di restituzione in natura nei casi previsti.
Cosa succede se l’immobile donato è stato venduto a un’altra persona?
La disciplina è stata profondamente modificata dalla Legge n. 182/2025. Nel nuovo regime il terzo che ha acquistato a titolo oneroso un immobile proveniente da donazione è maggiormente protetto e la tutela del legittimario leso viene indirizzata principalmente verso il beneficiario della disposizione o il donatario.
Gli eredi possono ancora chiedere al terzo acquirente di restituire una casa donata?
Con la riforma entrata pienamente a regime nel 2026 è stato superato, per il nuovo sistema, il tradizionale diritto di seguito sul bene nei confronti del terzo acquirente a titolo oneroso. La concreta disciplina applicabile deve comunque essere verificata tenendo conto della data di apertura della successione e delle regole transitorie previste dalla riforma.
Cosa è cambiato con la riforma delle donazioni del 2025?
La Legge n. 182/2025 ha modificato, tra gli altri, gli articoli 561, 562 e 563 del Codice civile, rafforzando la sicurezza della circolazione dei beni provenienti da donazione. La tutela del legittimario leso è oggi prevalentemente una tutela economica nei confronti del donatario o del beneficiario, anziché una tutela reale nei confronti dei successivi acquirenti a titolo oneroso.
La riforma delle donazioni si applica anche alle vecchie successioni?
La legge ha previsto una specifica disciplina transitoria. Le nuove regole si sono applicate immediatamente alle successioni aperte dopo il 18 dicembre 2025; per alcune situazioni precedenti sono state previste condizioni e termini specifici. Dal 18 giugno 2026 il nuovo regime è entrato pienamente a regime.
Si può nascondere una donazione dietro una finta vendita?
Una compravendita apparentemente onerosa può essere contestata quando si ritiene che nasconda una donazione o altra liberalità. In questi casi può essere necessario dimostrare la simulazione dell’atto prima di valutarne gli effetti sulla quota di legittima.
Come si scoprono eventuali donazioni fatte dal defunto?
La ricostruzione può richiedere l’esame di atti notarili, visure immobiliari e ipotecarie, movimenti bancari, bonifici, compravendite, trasferimenti di denaro e altra documentazione patrimoniale. Devono essere considerate anche eventuali donazioni indirette.
Quali documenti servono per valutare un’azione di riduzione?
Possono essere necessari il testamento, la dichiarazione di successione, gli atti di donazione, documentazione bancaria, visure immobiliari, atti di compravendita, documentazione relativa ai debiti e informazioni sul patrimonio del defunto.
Bisogna tentare la mediazione prima di iniziare la causa?
Le controversie in materia di successioni ereditarie rientrano tra quelle per le quali è previsto il previo esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
È possibile raggiungere un accordo senza andare in tribunale?
Sì. Una volta ricostruito il patrimonio e determinata l’eventuale lesione, gli interessati possono tentare di raggiungere un accordo sulla reintegrazione della quota di legittima, evitando ove possibile il giudizio.
È necessario rivolgersi a un avvocato per l’azione di riduzione?
L’azione richiede normalmente una complessa ricostruzione del patrimonio, delle donazioni, delle quote ereditarie e dei termini applicabili. Un avvocato esperto in successioni e diritto ereditario può valutare preliminarmente l’esistenza della lesione e assistere nella trattativa, nella mediazione e nell’eventuale procedimento giudiziario.