Essere indicati in un testamento come eredi non significa necessariamente riuscire a entrare senza difficoltà nel possesso dei beni ereditari.
Può accadere, infatti, che dopo la morte del testatore altri familiari o soggetti interessati non riconoscano la qualità di erede testamentario, si impossessino dei beni dell’eredità, gestiscano conti correnti e immobili come se fossero gli unici aventi diritto oppure mettano addirittura in discussione la validità o l’interpretazione del testamento.
In queste situazioni l’erede indicato nelle ultime volontà del defunto non è necessariamente privo di tutela.
L’ordinamento prevede specifici strumenti attraverso i quali è possibile far accertare la propria qualità di erede e ottenere la restituzione dei beni ereditari eventualmente detenuti da altri soggetti.
Prima di intraprendere qualsiasi iniziativa è però necessario verificare il contenuto del testamento, la sua validità, l’avvenuta accettazione dell’eredità e la situazione concreta dei beni che compongono l’asse ereditario.
Cosa significa essere erede testamentario?
La successione testamentaria si verifica quando il defunto ha disposto, attraverso un testamento valido, della destinazione di tutto o parte del proprio patrimonio.
Non ogni persona indicata in un testamento, tuttavia, assume necessariamente la qualità di erede.
L’articolo 588 del Codice civile distingue infatti tra disposizioni a titolo universale e disposizioni a titolo particolare.
Le prime attribuiscono la qualità di erede quando riguardano l’intero patrimonio oppure una quota dello stesso; le seconde attribuiscono invece la qualità di legatario.
La distinzione è importante.
Una disposizione come:
“Lascio a Tizio la metà del mio patrimonio”
può determinare un’istituzione di erede.
Una disposizione con cui viene attribuito esclusivamente uno specifico bene, invece, può configurare un legato, salvo che dalle circostanze e dalla volontà del testatore emerga una diversa qualificazione secondo i criteri previsti dalla legge.
Prima ancora di stabilire quale azione giudiziaria intraprendere è quindi necessario comprendere se il beneficiario sia realmente erede o legatario.
Cosa si intende per mancato riconoscimento dell’erede testamentario?
Il problema può presentarsi in modi differenti.
Gli altri familiari potrebbero sostenere che il testamento non sia valido, che sia stato revocato da un testamento successivo oppure che la persona indicata nel documento non sia stata realmente istituita erede.
In altri casi il testamento viene riconosciuto, ma alcuni soggetti continuano comunque a detenere beni appartenenti all’eredità senza consegnarli all’erede testamentario.
Può inoltre accadere che una successione sia stata inizialmente gestita come successione legittima e che solo successivamente venga rinvenuto un testamento dal quale risulti un diverso assetto successorio.
È quindi fondamentale comprendere perché la qualità di erede viene negata, perché il tipo di tutela necessaria dipende dalla causa concreta del mancato riconoscimento.
La pubblicazione del testamento olografo è il primo passaggio
Quando la successione si fonda su un testamento olografo, il documento deve essere presentato a un notaio per la pubblicazione.
L’articolo 620 del Codice civile stabilisce che chiunque sia in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio dopo aver avuto notizia della morte del testatore. Una volta completata la pubblicazione, il testamento olografo può avere esecuzione.
La pubblicazione è quindi un passaggio essenziale per rendere operativo il documento.
Non significa, tuttavia, che qualsiasi controversia venga automaticamente risolta.
Gli altri interessati possono ancora contestare, per esempio, l’autenticità della scheda testamentaria, la capacità del testatore, l’interpretazione delle disposizioni oppure la presenza di un testamento successivo.
La pubblicazione, inoltre, non equivale automaticamente all’accettazione dell’eredità.
Essere nominati nel testamento non basta: occorre accettare l’eredità
Questo è uno degli aspetti più importanti.
Secondo l’articolo 459 del Codice civile, l’eredità si acquista con l’accettazione, i cui effetti risalgono al momento dell’apertura della successione.
La persona indicata nel testamento è quindi inizialmente un chiamato all’eredità.
Per acquisire definitivamente la qualità di erede deve intervenire l’accettazione.
L’accettazione può essere espressa, quando il chiamato dichiara in un atto pubblico o in una scrittura privata di accettare l’eredità o assume espressamente il titolo di erede.
Può anche essere tacita, quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non potrebbe compiere se non nella qualità di erede.
Questo aspetto deve essere verificato con particolare attenzione prima di promuovere un’azione fondata proprio sulla qualità ereditaria.
Quanto tempo ha l’erede testamentario per accettare?
Il diritto di accettare l’eredità non è illimitato nel tempo.
L’articolo 480 del Codice civile stabilisce, in via generale, che il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni, con decorrenza dall’apertura della successione, fatte salve le particolari ipotesi contemplate dalla stessa disposizione.
Non è quindi opportuno lasciare irrisolta per molti anni una successione nella convinzione che la semplice indicazione nel testamento sia sufficiente a conservare indefinitamente la possibilità di acquisire l’eredità.
Devono inoltre essere valutate eventuali circostanze particolari, soprattutto quando il chiamato è nel possesso di beni ereditari, perché possono trovare applicazione ulteriori regole e termini.
L’azione principale: la petizione di eredità
Quando una persona ha acquisito la qualità di erede e altri soggetti possiedono beni appartenenti all’eredità contestando il suo diritto, uno degli strumenti centrali è la petizione di eredità, disciplinata dagli articoli 533 e seguenti del Codice civile.
Attraverso questa azione l’erede può chiedere giudizialmente il riconoscimento della propria qualità ereditaria e il recupero dei beni che fanno parte dell’asse successorio.
È quindi particolarmente importante quando, per esempio, un altro soggetto si comporta come erede senza esserlo oppure quando alcuni coeredi escludono completamente dalla gestione del patrimonio la persona istituita erede dal testatore.
La petizione di eredità ha una funzione diversa dalla comune azione di rivendicazione della proprietà.
La Corte di Cassazione ha chiarito che, nella petizione ereditaria, l’attore può concentrarsi sulla prova della propria qualità di erede e sul fatto che i beni richiesti appartenessero al patrimonio ereditario al momento dell’apertura della successione.
Cosa deve dimostrare l’erede testamentario?
Affermare di essere stati nominati eredi non è sufficiente.
In caso di controversia sarà necessario fornire gli elementi idonei a dimostrare il proprio titolo successorio.
Il documento fondamentale sarà naturalmente il testamento.
A seconda del caso, potranno inoltre assumere importanza il verbale notarile di pubblicazione del testamento olografo, l’atto di accettazione dell’eredità, gli atti dai quali possa risultare un’accettazione tacita, i documenti relativi alla composizione dell’asse ereditario, gli atti catastali e immobiliari, la documentazione bancaria e gli altri elementi utili a dimostrare quali beni appartenessero effettivamente al defunto.
La Cassazione ha precisato che, nell’azione di petizione ereditaria, occorre provare essenzialmente la qualità di erede e l’appartenenza dei beni richiesti all’asse ereditario al momento dell’apertura della successione.
Il quadro probatorio deve quindi essere costruito con particolare attenzione.
Cosa succede se gli altri eredi contestano il testamento?
La situazione diventa più complessa quando il mancato riconoscimento non riguarda semplicemente la disponibilità materiale dei beni, ma viene contestato lo stesso titolo testamentario.
Gli altri soggetti potrebbero, per esempio, sostenere che il testamento olografo sia falso, che la firma non appartenga al defunto, che il testatore fosse incapace di intendere e di volere oppure che il documento presenti un vizio formale.
In questi casi la controversia sulla qualità di erede può essere strettamente collegata alla controversia sulla validità del testamento.
Prima di stabilire chi abbia diritto ai beni potrebbe quindi essere necessario ottenere una decisione sulla validità, sull’autenticità o sull’efficacia delle disposizioni testamentarie.
Per questa ragione il contenuto del testamento e le contestazioni formulate dalle altre parti devono essere analizzati prima di impostare l’azione.
Se un’altra persona si comporta come erede?
Una situazione piuttosto frequente è quella dell’erede apparente.
Un soggetto può trovarsi nel possesso dei beni del defunto e comportarsi come erede nonostante il successivo accertamento dimostri che il vero avente diritto è un’altra persona.
Il Codice civile consente al vero erede di agire anche nei confronti di chi abbia acquistato dal soggetto che possedeva i beni a titolo di erede oppure senza titolo.
La tutela del vero erede deve però essere coordinata con quella dei terzi.
L’articolo 534 c.c. stabilisce infatti che, in determinate circostanze, possono essere salvaguardati i diritti acquistati a titolo oneroso da terzi che abbiano contrattato in buona fede con l’erede apparente. Per immobili e beni mobili registrati assumono inoltre particolare importanza le regole relative alla trascrizione.
Questo significa che agire tempestivamente può diventare particolarmente importante quando esiste il rischio che beni ereditari vengano trasferiti a terzi.
L’erede può recuperare anche un immobile occupato da un altro successibile?
In linea generale, se un immobile faceva parte dell’asse ereditario e viene detenuto da un soggetto che nega i diritti del vero erede, la petizione ereditaria può avere anche una funzione recuperatoria.
La situazione deve però essere analizzata concretamente.
Occorre verificare quale fosse il titolo di possesso dell’altra persona, da quanto tempo duri il possesso, quali atti siano stati trascritti e se siano intervenuti trasferimenti verso terzi.
La materia successoria si intreccia infatti con le regole sul possesso, sulla trascrizione e sull’usucapione.
Per questo motivo la presenza di immobili rende generalmente ancora più importante intervenire prima che la situazione patrimoniale diventi più complessa.
E se i beni ereditari sono già stati venduti?
La vendita di un bene da parte di chi si presenta come erede non rende automaticamente impossibile ogni tutela.
Come visto, l’articolo 534 c.c. consente in determinate situazioni di agire anche contro gli aventi causa del possessore dei beni ereditari, ma contemporaneamente tutela determinati acquisti effettuati in buona fede dall’erede apparente.
Diventa quindi essenziale ricostruire la cronologia degli eventi.
Occorre verificare quando è stato pubblicato il testamento, quando sono intervenute le eventuali accettazioni, quando è avvenuto il trasferimento del bene, quando gli atti sono stati trascritti e se l’acquirente fosse effettivamente in buona fede.
Nei casi immobiliari, anche la tempestività della trascrizione della domanda giudiziale può assumere un’importanza rilevante per la tutela nei confronti dei terzi. Il Codice civile disciplina espressamente la trascrizione delle domande con cui viene contestato il fondamento di un acquisto mortis causa.
È obbligatorio tentare la mediazione?
Le controversie in materia di successioni ereditarie rientrano tra quelle assoggettate, in via generale, alla mediazione obbligatoria prima di poter procedere con la domanda giudiziale.
L’articolo 5 del D.Lgs. 28/2010 include espressamente le successioni ereditarie tra le materie nelle quali il previo esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda.
Ciò significa che, prima dell’avvio della causa, occorre normalmente attivare il procedimento presso un organismo di mediazione.
La mediazione può inoltre rappresentare un’occasione per tentare di risolvere la controversia evitando un giudizio successorio potenzialmente lungo e complesso.
Attenzione: erede testamentario non riconosciuto e legittimario escluso non sono la stessa cosa
Occorre distinguere due situazioni che nella pratica vengono spesso confuse.
La prima è quella analizzata finora: una persona è stata istituita erede dal testamento, ma gli altri soggetti non riconoscono il suo diritto.
La seconda riguarda invece una persona che non è stata nominata erede dal testatore, ma che sostiene di avere diritto per legge a una quota riservata del patrimonio.
È il caso, per esempio, del legittimario totalmente pretermesso o che abbia ricevuto meno di quanto gli spetterebbe secondo la disciplina della successione necessaria.
In questa seconda situazione la tutela principale può essere rappresentata dall’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni lesive della quota di legittima.
L’articolo 557 del Codice civile attribuisce ai legittimari, ai loro eredi e aventi causa la possibilità di chiedere la riduzione delle disposizioni lesive della porzione riservata.
Non bisogna quindi utilizzare indifferentemente le espressioni “erede escluso” e “legittimario escluso”: le due situazioni possono richiedere presupposti e azioni differenti.
Cosa fare quando si scopre di essere stati indicati come eredi?
La prima attività dovrebbe essere quella di ricostruire integralmente la successione.
È necessario verificare quale sia l’ultimo testamento valido, se il documento sia stato pubblicato quando necessario, quale sia esattamente la disposizione a favore dell’interessato, se sia intervenuta l’accettazione dell’eredità e quali beni appartenessero al defunto.
Occorre poi comprendere chi abbia attualmente il possesso dei beni e in base a quale titolo.
È particolarmente importante verificare tempestivamente la situazione quando sono presenti immobili, partecipazioni societarie, conti correnti, investimenti o altri beni suscettibili di essere trasferiti.
Una contestazione iniziata quando il patrimonio è ancora chiaramente individuabile è evidentemente diversa da una controversia avviata molti anni dopo, quando alcuni beni sono già stati alienati o la loro destinazione è diventata difficile da ricostruire.
Gli altri eredi possono semplicemente “ignorare” il testamento?
No.
Se esiste un testamento valido e questo attribuisce effettivamente la qualità di erede a un soggetto, la distribuzione del patrimonio non può essere determinata semplicemente dalla volontà degli altri familiari.
La successione deve essere regolata sulla base del titolo successorio applicabile.
Naturalmente gli altri interessati possono contestare il testamento attraverso gli strumenti previsti dall’ordinamento, ma non possono sostituire unilateralmente le disposizioni testamentarie con un diverso assetto successorio soltanto perché non le condividono.
Se il conflitto non viene risolto volontariamente, sarà necessario ricorrere agli strumenti previsti dalla legge per ottenere l’accertamento della situazione successoria.
Quali sono gli errori da evitare?
Uno degli errori più frequenti è attendere troppo a lungo.
Anche se le azioni successorie hanno discipline differenti sotto il profilo della prescrizione, il diritto di accettare l’eredità è soggetto, in via generale, al termine decennale previsto dall’articolo 480 c.c.
Un altro errore è concentrarsi esclusivamente sul testamento senza verificare l’accettazione dell’eredità.
È inoltre rischioso trascurare eventuali trasferimenti immobiliari o operazioni compiute da chi si presenta come erede, perché i diritti dei terzi possono assumere rilievo secondo quanto previsto dall’articolo 534 c.c.
Infine, non bisogna confondere la posizione dell’erede testamentario con quella del semplice legatario o del legittimario pretermesso: dalla corretta qualificazione dipende anche l’individuazione dell’azione da esercitare.
Conclusioni
Il mancato riconoscimento di un erede testamentario non determina automaticamente la perdita dei diritti attribuiti dal testamento.
Quando il soggetto ha acquisito la qualità di erede e altri soggetti possiedono beni appartenenti all’asse successorio negandogli tale qualità, la petizione di eredità costituisce uno degli strumenti principali per ottenere il riconoscimento del proprio titolo e la restituzione dei beni.
Prima di agire è però necessario verificare attentamente il testamento, l’accettazione dell’eredità, la composizione del patrimonio e gli eventuali atti già compiuti dagli altri successibili.
Particolare attenzione è necessaria quando vengono contestate la validità o l’autenticità del testamento oppure quando beni ereditari sono già stati trasferiti a soggetti terzi.
È inoltre fondamentale distinguere l’erede testamentario non riconosciuto dal legittimario escluso dal testamento, perché in quest’ultimo caso può essere necessario ricorrere all’azione di riduzione e non alla semplice tutela fondata sul titolo testamentario.
In materia successoria, quindi, il punto di partenza non è soltanto stabilire chi compare nel testamento, ma ricostruire esattamente quale diritto gli sia stato attribuito, se l’eredità sia stata accettata e quali strumenti siano necessari per renderlo effettivo.
Le informazioni contenute nell’articolo hanno carattere generale e divulgativo. La corretta individuazione dell’azione da intraprendere dipende dal contenuto del testamento, dall’avvenuta accettazione dell’eredità, dalla posizione degli altri successibili e dalla situazione concreta dei beni ereditari.

