Il testatore è libero di decidere a chi lasciare il proprio patrimonio, ma questa libertà non è assoluta.

La legge italiana tutela infatti alcuni familiari particolarmente vicini al defunto, riconoscendo loro una quota minima dell’eredità, chiamata quota di legittima o quota di riserva, della quale il testatore non può liberamente disporre. Può quindi accadere che un testamento attribuisca a uno o più beneficiari una parte del patrimonio superiore alla quota disponibile, riducendo o addirittura eliminando quanto dovrebbe spettare a un legittimario.

In questa situazione il soggetto danneggiato può chiedere la reintegrazione dei propri diritti attraverso quella che, nel linguaggio comune, viene spesso definita azione o ricorso per riduzione dell’eredità.

Tecnicamente lo strumento previsto dal Codice civile è l’azione di riduzione.

Che cos’è l’azione di riduzione

L’azione di riduzione è lo strumento con cui il legittimario può chiedere che le disposizioni testamentarie e, quando necessario, le donazioni effettuate in vita dal defunto vengano ridotte nella misura necessaria a reintegrare la quota che la legge gli riserva.

L’art. 554 del Codice civile stabilisce infatti che le disposizioni testamentarie che eccedono la quota della quale il defunto poteva liberamente disporre sono soggette a riduzione. Non significa che il testamento diventi automaticamente nullo.

Le disposizioni testamentarie continuano a produrre effetti fino a quando il legittimario interessato non esercita la propria tutela. L’accoglimento dell’azione determina l’inefficacia, totale o parziale, delle disposizioni lesive nei confronti del soggetto che ha ottenuto la riduzione, nei limiti necessari alla reintegrazione della sua quota.

Chi sono i legittimari

L’art. 536 c.c. individua le persone alle quali la legge riserva necessariamente una parte dell’eredità.

Sono legittimari il coniuge, i figli e, quando ne ricorrono i presupposti, gli ascendenti. Ai figli sono equiparati i figli adottivi e, nei casi previsti dalla rappresentazione, i discendenti dei figli possono subentrare nei relativi diritti. Non tutti i parenti hanno quindi diritto alla legittima.

Fratelli, sorelle, nipoti collaterali, zii o cugini, ad esempio, non diventano legittimari semplicemente in virtù del rapporto di parentela.

Cosa significa lesione della quota di legittima

Si verifica una lesione quando il valore complessivamente attribuito al legittimario è inferiore alla quota che la legge gli riserva.

Un esempio può aiutare a comprendere il problema.

Supponiamo che un genitore abbia due figli e lasci un patrimonio netto del valore di 300.000 euro. In presenza di due o più figli e in assenza del coniuge, ai figli è complessivamente riservata una quota pari a due terzi dell’eredità, mentre il restante terzo costituisce la quota disponibile.

Il testatore può quindi decidere liberamente la destinazione della quota disponibile, ma non può sottrarre ai figli la quota che la legge riserva loro.

Se con il testamento tutto il patrimonio viene attribuito a un solo figlio, l’altro non perde automaticamente ogni diritto soltanto perché è stato escluso dal testamento: potrà valutare l’esercizio dell’azione di riduzione per ottenere la quota di legittima spettantegli.

Essere esclusi dal testamento non significa perdere la legittima

Uno degli equivoci più frequenti riguarda il cosiddetto legittimario pretermesso, cioè il soggetto che avrebbe diritto alla quota di riserva ma che non riceve nulla dal testamento.

Il testatore può materialmente omettere un figlio o un coniuge dalle proprie disposizioni, ma questa scelta non elimina la tutela riconosciuta dalla legge. Il legittimario escluso dovrà però attivarsi per ottenere la reintegrazione.

La quota di legittima non comporta infatti, in ogni situazione, un automatico trasferimento dei beni contro quanto previsto dal testamento: può essere necessario esercitare l’azione prevista dagli artt. 553 e seguenti del Codice civile.

Come si stabilisce se la legittima è stata realmente lesa

Prima di intraprendere un’azione giudiziaria è necessario ricostruire l’intero patrimonio del defunto.

Non è sufficiente leggere il testamento e confrontare le percentuali in esso indicate.

L’art. 556 c.c. prevede un’operazione denominata riunione fittizia.

Si considera innanzitutto il valore dei beni appartenenti al defunto al momento della morte, il cosiddetto relictum. Da questo valore vengono sottratti i debiti ereditari.

Devono quindi essere aggiunti, ai soli fini del calcolo, i beni che il defunto aveva donato durante la propria vita, secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla legge. Sul valore complessivamente ricostruito vengono infine calcolate la quota disponibile e le quote riservate ai legittimari.

La formula può essere sintetizzata come:

patrimonio lasciato dal defunto – debiti + valore delle donazioni = massa sulla quale calcolare la legittima.

Questo passaggio è fondamentale perché una persona apparentemente esclusa dal testamento potrebbe avere già ricevuto in vita donazioni che devono essere considerate nel calcolo della propria quota.

Allo stesso modo, una disposizione testamentaria apparentemente corretta può risultare lesiva dopo avere ricostruito tutte le donazioni effettuate dal defunto.

L’onere di dimostrare la lesione

Chi propone l’azione di riduzione deve fornire gli elementi necessari per verificare l’esistenza e l’entità della lesione.

La Corte di Cassazione ha più volte precisato che il legittimario deve indicare gli elementi patrimoniali che consentono di ricostruire la massa ereditaria e di determinare concretamente la quota di riserva violata. Non è quindi sufficiente affermare genericamente di avere ricevuto meno di quanto spettante.

Diventa quindi particolarmente importante ricostruire immobili, conti correnti, investimenti, partecipazioni societarie, crediti, debiti e liberalità compiute dal defunto. In presenza di beni immobili può inoltre essere necessario determinarne il valore attraverso una valutazione tecnica.

Quali disposizioni testamentarie vengono ridotte

Una volta accertata la lesione, occorre stabilire quali disposizioni debbano essere ridotte.

L’art. 558 c.c. stabilisce che, di regola, le disposizioni testamentarie vengono ridotte proporzionalmente, senza distinguere tra istituzioni di erede e legati.

Il testatore può tuttavia dichiarare che una specifica disposizione debba avere effetto con preferenza rispetto alle altre. In questo caso essa viene ridotta soltanto quando la riduzione delle altre disposizioni non sia sufficiente a reintegrare completamente la quota del legittimario. L’obiettivo dell’azione non è quindi cancellare indiscriminatamente il testamento, ma incidere sulle disposizioni soltanto nella misura necessaria a ricostituire la quota riservata.

E se la riduzione del testamento non è sufficiente?

Il problema può diventare più complesso quando il patrimonio lasciato al momento della morte non è sufficiente perché il defunto aveva trasferito una parte significativa dei propri beni attraverso donazioni effettuate durante la vita.

L’art. 555 c.c. stabilisce che le donazioni lesive possono essere sottoposte a riduzione, ma solo dopo avere esaurito il valore dei beni di cui il defunto ha disposto mediante testamento.

Quando occorre intervenire anche sulle donazioni, l’ordine seguito dalla legge diventa particolarmente importante e devono essere ricostruite anche le date delle diverse liberalità. La Cassazione ha ribadito che chi agisce deve fornire gli elementi necessari per verificare non soltanto l’entità della lesione, ma anche l’ordine delle disposizioni rilevanti ai fini della riduzione.

Donazioni e legittima: attenzione alle nuove regole dal 2025

La materia è stata interessata da una significativa modifica legislativa entrata in vigore il 18 dicembre 2025.

La legge n. 182/2025 ha modificato, tra gli altri, gli artt. 561 e 563 c.c., modificando profondamente alcuni effetti della riduzione delle donazioni nei confronti dei terzi che abbiano successivamente acquistato i beni dal donatario.

Nel nuovo sistema, la riduzione di una donazione non pregiudica, in linea generale, il terzo al quale il donatario abbia alienato l’immobile, mentre rimane a carico del donatario l’obbligo di compensare in denaro il legittimario nei limiti necessari alla reintegrazione della quota riservata. La disciplina prevede inoltre specifiche norme transitorie per le successioni aperte prima dell’entrata in vigore della riforma. La data di apertura della successione assume quindi particolare importanza quando la controversia coinvolge beni precedentemente donati.

Cosa deve fare il legittimario prima di agire

L’art. 564 c.c. prevede specifiche condizioni per l’esercizio dell’azione di riduzione.

In particolare, quando vengono aggredite determinate donazioni o legati effettuati a soggetti che non sono coeredi, può essere richiesta la preventiva accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario. Lo stesso articolo stabilisce inoltre che il legittimario che chiede la riduzione deve imputare alla propria quota le donazioni e i legati ricevuti dal defunto, salvo che sia stato espressamente dispensato dall’imputazione.

È quindi essenziale verificare la situazione concreta prima di procedere, perché le condizioni variano a seconda della posizione del legittimario e dei soggetti contro i quali viene esercitata l’azione.

È obbligatoria la mediazione prima della causa?

Sì.

Le controversie in materia di successioni ereditarie rientrano tra quelle per le quali il D.Lgs. n. 28/2010 prevede il previo esperimento della mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Ciò significa che, prima di iniziare la causa, la parte interessata deve normalmente avviare un procedimento di mediazione.

Se non viene raggiunto un accordo, sarà possibile proseguire davanti all’autorità giudiziaria. La mediazione può rappresentare anche un’occasione per trovare una soluzione complessiva alla successione, evitando una controversia giudiziaria che può coinvolgere contemporaneamente beni immobili, denaro, donazioni e rapporti tra diversi eredi.

Quanto tempo c’è per esercitare l’azione di riduzione?

L’azione di riduzione è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale.

Particolarmente importante è stabilire da quando inizi a decorrere questo termine.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20644 del 25 ottobre 2004, hanno chiarito che, quando la lesione deriva da disposizioni testamentarie, il termine decorre dall’accettazione dell’eredità da parte del chiamato sulla base del testamento lesivo.

Non decorre quindi automaticamente dalla semplice pubblicazione del testamento.

Quando invece la lesione deriva dalle donazioni compiute in vita dal defunto, la stessa decisione individua l’apertura della successione come momento di decorrenza. Ciò non significa che sia opportuno attendere.

Il trascorrere del tempo può rendere più complessa la ricostruzione patrimoniale e può avere conseguenze particolarmente rilevanti quando i beni ereditari vengono nel frattempo trasferiti a terzi.

Immobili venduti dall’erede e trascrizione della domanda di riduzione

Dal 18 dicembre 2025 è particolarmente importante anche la nuova formulazione dell’art. 2652 c.c.

Per le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima, la legge prevede oggi una specifica disciplina nei rapporti con i terzi che acquistano immobili dall’erede o dal legatario.

Se la domanda di riduzione viene trascritta dopo tre anni dall’apertura della successione, la successiva sentenza favorevole al legittimario non pregiudica il terzo che abbia acquistato a titolo oneroso dall’erede o dal legatario mediante un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.

È una novità particolarmente rilevante.

Il termine di prescrizione dell’azione e quello che può incidere sulla tutela nei confronti dei terzi sono infatti questioni differenti. In presenza di immobili, ritardare l’iniziativa può quindi avere conseguenze concrete anche se l’azione di riduzione non è ancora prescritta.

Cosa succede se l’azione di riduzione viene accolta

L’accoglimento dell’azione consente al legittimario di ottenere la reintegrazione della quota che gli spetta.

La disposizione testamentaria lesiva diventa inefficace nei suoi confronti nella misura necessaria a soddisfare la quota di riserva.

L’effetto concreto dipenderà dalla composizione dell’eredità. La reintegrazione potrà coinvolgere beni immobili, somme di denaro, partecipazioni societarie o altri beni presenti nel patrimonio.

La Cassazione ha ribadito nel 2025 che il momento dell’apertura della successione è quello rilevante per calcolare l’asse ereditario, verificare la lesione e determinare il valore dell’integrazione; quando la reintegrazione avviene attraverso un conguaglio in denaro collegato a beni in natura, possono inoltre assumere rilievo le successive variazioni di valore sino alla conclusione delle operazioni divisionali.

Azione di riduzione e divisione ereditaria non sono la stessa cosa

È importante distinguere l’azione di riduzione dalla divisione ereditaria.

Con l’azione di riduzione si stabilisce se la quota riservata a un legittimario sia stata lesa e si rende inefficace, nella misura necessaria, la disposizione che ha prodotto la lesione. Con la divisione ereditaria si procede invece all’attribuzione concreta dei beni tra i diversi aventi diritto.

Le due questioni possono essere strettamente collegate e, in molti procedimenti successori complessi, possono essere affrontate nell’ambito della stessa controversia.

Quali documenti sono utili per verificare una lesione di legittima

Per effettuare una prima ricostruzione è normalmente necessario esaminare il testamento, gli atti di provenienza degli immobili, la dichiarazione di successione, la documentazione bancaria, eventuali atti di donazione, le visure immobiliari e catastali, la documentazione relativa a partecipazioni societarie e i dati riguardanti i debiti del defunto.

Particolare attenzione deve essere riservata anche ai trasferimenti di denaro effettuati durante la vita del de cuius. Non tutte le movimentazioni bancarie costituiscono necessariamente donazioni, ma in presenza di trasferimenti patrimoniali significativi può essere necessario ricostruirne natura e finalità.

Rinunciare preventivamente alla legittima è possibile?

Finché il futuro disponente è in vita, il legittimario non può validamente rinunciare al diritto di chiedere in futuro la riduzione delle donazioni lesive.

L’art. 557 c.c. stabilisce espressamente che i legittimari non possono rinunciare a questo diritto durante la vita del donante, né attraverso una dichiarazione espressa né semplicemente prestando il proprio consenso alla donazione.

Dopo l’apertura della successione la situazione è differente e il titolare può scegliere se esercitare o meno la tutela riconosciutagli dall’ordinamento.

Conclusioni

Il testamento consente al soggetto di organizzare la propria successione, ma la libertà testamentaria incontra il limite rappresentato dai diritti dei legittimari.

Quando le disposizioni testamentarie attribuiscono a coniuge, figli o, nei casi previsti, ascendenti meno di quanto la legge riserva loro, è possibile valutare l’azione di riduzione.

Prima di procedere è però necessario ricostruire con precisione l’intero patrimonio del defunto, verificando beni esistenti al momento della morte, debiti, eventuali donazioni effettuate in vita e attribuzioni già ricevute dal legittimario.

Solo questa analisi permette di stabilire se esista effettivamente una lesione e quale sia la sua entità.

Particolare attenzione deve inoltre essere prestata ai termini, alla preventiva mediazione obbligatoria e, soprattutto dopo la riforma entrata in vigore nel dicembre 2025, agli effetti della trascrizione della domanda quando nell’eredità sono presenti immobili trasferiti o potenzialmente trasferibili a terzi.

L’azione di riduzione rappresenta quindi uno dei principali strumenti attraverso i quali l’ordinamento tutela il legittimario contro disposizioni testamentarie che abbiano oltrepassato la quota disponibile, consentendo di ristabilire l’equilibrio tra la volontà del testatore e i diritti inderogabili riconosciuti dalla legge ai familiari più stretti.

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