Ricevere un’eredità non significa necessariamente ricevere soltanto beni, immobili o somme di denaro. Nel patrimonio del defunto possono essere presenti anche debiti, obbligazioni, finanziamenti, cartelle, garanzie o altre passività.

Per questo motivo chi viene chiamato a un’eredità può decidere di non accettarla.

La rinuncia all’eredità consente al chiamato di evitare l’acquisto della qualità di erede e, conseguentemente, di non subentrare nei debiti ereditari.

Non è però sufficiente dichiarare informalmente di non volere l’eredità. La rinuncia è un atto formale disciplinato dagli articoli 519 e seguenti del Codice civile e deve essere effettuata secondo una procedura precisa.

Vediamo quindi come rinunciare all’eredità, entro quanto tempo bisogna farlo, quanto costa e quali conseguenze produce la rinuncia.

Che cosa significa rinunciare all’eredità?

Con la rinuncia il chiamato dichiara di non voler acquistare l’eredità che gli è stata devoluta.

La distinzione tra “chiamato all’eredità” ed “erede” è importante.

L’eredità, infatti, si acquista con l’accettazione. Fino a quel momento il soggetto è semplicemente chiamato all’eredità e dispone, entro i limiti previsti dalla legge, della possibilità di accettarla oppure di rinunciarvi. L’articolo 459 del Codice civile stabilisce espressamente che l’eredità si acquista con l’accettazione.

La rinuncia viene utilizzata frequentemente quando vi è il rischio che i debiti del defunto siano superiori ai beni lasciati, ma può essere effettuata anche per altre ragioni personali, familiari o patrimoniali.

Come si rinuncia all’eredità?

La rinuncia non può essere effettuata con una semplice lettera privata, una dichiarazione verbale tra familiari o una comunicazione informale.

L’articolo 519 del Codice civile stabilisce che deve essere resa mediante una dichiarazione ricevuta da un notaio oppure dal cancelliere del Tribunale competente e successivamente inserita nel registro delle successioni. In pratica, quindi, esistono principalmente due possibilità:

rivolgersi a un notaio, oppure effettuare la dichiarazione presso il Tribunale competente in relazione all’apertura della successione, normalmente individuato sulla base dell’ultimo domicilio del defunto.

La forma prevista dalla legge è essenziale. Una rinuncia effettuata senza rispettarla non produce gli effetti della rinuncia ereditaria.

Quali documenti servono per rinunciare all’eredità?

La documentazione concretamente richiesta può variare leggermente in base al Tribunale o alla situazione specifica.

A titolo esemplificativo, il Tribunale di Milano richiede attualmente il certificato di morte o autocertificazione, un documento di identità, i codici fiscali del defunto e del rinunciante e, quando esiste, copia conforme del testamento. Per minori o altri soggetti sottoposti a misure di protezione è richiesta anche la relativa autorizzazione giudiziale. È quindi sempre opportuno verificare preventivamente le indicazioni del Tribunale competente o del notaio scelto.

Entro quanto tempo si può rinunciare all’eredità?

In linea generale, il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni dall’apertura della successione, che normalmente coincide con la data della morte.

L’articolo 480 del Codice civile stabilisce infatti un termine ordinario decennale per l’esercizio del diritto di accettazione. Questo non significa, tuttavia, che sia sempre possibile attendere dieci anni prima di decidere.

La situazione cambia radicalmente quando il chiamato si trova nel possesso di beni ereditari.

Se si è nel possesso dei beni ereditari bisogna fare attenzione ai tre mesi

Chi si trova nel possesso di beni appartenenti all’eredità è soggetto a regole molto più stringenti.

L’articolo 485 del Codice civile prevede che il chiamato che sia nel possesso di beni ereditari debba procedere all’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione o dalla notizia della devoluzione dell’eredità, salvo l’eventuale proroga prevista dalla legge.

Se l’inventario non viene compiuto entro il termine, il chiamato può essere considerato erede puro e semplice. Anche il Tribunale di Milano avverte espressamente che chi è nel possesso dei beni e vuole rinunciare deve prestare particolare attenzione al termine di tre mesi.

Questa è una delle ragioni per cui non è consigliabile rimandare la decisione quando si ha accesso o disponibilità concreta dei beni del defunto.

Tempi e costi della rinuncia in sintesi

Situazione Termine / costo indicativo
Chiamato che non è nel possesso dei beni In linea generale entro 10 anni dall’apertura della successione
Chiamato nel possesso di beni ereditari Particolare attenzione al termine di 3 mesi previsto dall’art. 485 c.c.
Imposta di registro per l’atto presso il Tribunale € 200
Marca da bollo indicata dal Tribunale di Milano € 16
Copia conforme Possono aggiungersi bollo e diritti di copia
Rinuncia davanti al notaio Oltre agli oneri fiscali si aggiunge il compenso professionale, variabile

Quanto costa rinunciare all’eredità?

Il costo cambia a seconda che la rinuncia venga effettuata presso il Tribunale oppure tramite un notaio.

Per esempio, il Tribunale di Milano indica attualmente un’imposta di registro di 200 euro e una marca da bollo di 16 euro. Se viene richiesta una copia conforme dell’atto possono essere necessari ulteriori bolli e diritti di copia. Indicazioni analoghe sui 200 euro di registrazione e sulla marca da bollo da 16 euro risultano pubblicate anche da altri Tribunali.

Se invece ci si rivolge a un notaio, occorre aggiungere il relativo compenso professionale, che non ha un importo unico e può variare in base allo studio e alla complessità della situazione.

Per questo motivo, quando si parla del “costo della rinuncia all’eredità”, è opportuno distinguere sempre gli oneri fiscali e amministrativi dall’eventuale parcella del professionista.

La rinuncia può riguardare solo una parte dell’eredità?

No.

Non è possibile, per esempio, dichiarare:

“Accetto la casa ma rinuncio ai debiti”.

Allo stesso modo non è possibile accettare soltanto alcuni beni ed escluderne altri attraverso una rinuncia parziale. L’articolo 520 del Codice civile stabilisce che è nulla la rinuncia condizionata, sottoposta a termine o effettuata soltanto per una parte dell’eredità.

La scelta riguarda quindi l’eredità nel suo complesso.

Proprio quando la situazione patrimoniale del defunto è incerta può essere opportuno valutare, in alternativa alla rinuncia, l’accettazione con beneficio d’inventario, che consente di mantenere separato il patrimonio personale dell’erede da quello ereditario.

Si può rinunciare dopo aver già accettato l’eredità?

In linea generale, no.

Accettazione e rinuncia sono scelte alternative.

Il problema è che l’accettazione non avviene necessariamente attraverso una dichiarazione formale. Può infatti verificarsi una accettazione tacita, quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede.

Per questo motivo, prima di rinunciare, è importante verificare quali operazioni siano già state compiute sui beni ereditari.

Vendere o disporre di un bene dell’eredità, per esempio, può avere conseguenze molto diverse rispetto al semplice compimento di attività conservative.

Posso rinunciare all’eredità “a favore” di mio fratello o di un altro erede?

Occorre prestare molta attenzione a questa espressione.

La rinuncia ereditaria propriamente detta non consiste nello scegliere liberamente chi dovrà ricevere la propria quota.

Il rinunciante esce dalla successione e sarà la legge o il testamento a stabilire a chi spetterà la quota rimasta libera. Una dichiarazione con cui il chiamato dispone dei propri diritti successori a favore di determinati soggetti può invece avere effetti differenti e, in determinate circostanze, configurare addirittura un comportamento che comporta accettazione dell’eredità.

Per questo motivo, se l’obiettivo è “lasciare la propria parte” a uno specifico familiare, è necessario distinguere attentamente la vera rinuncia dall’eventuale cessione o disposizione dei diritti successori.

Cosa succede dopo la rinuncia?

L’effetto principale è particolarmente importante.

L’articolo 521 del Codice civile stabilisce che chi rinuncia è considerato come se non fosse mai stato chiamato all’eredità.

Di conseguenza, il rinunciante non acquista i beni ereditari ma, allo stesso tempo, non assume in qualità di erede i debiti appartenenti alla successione. La quota che avrebbe ricevuto non scompare però automaticamente.

Occorre stabilire chi venga chiamato al suo posto secondo le regole della successione legittima o testamentaria.

Se rinuncio, l’eredità passa automaticamente ai miei figli?

Può accadere, ma non in ogni situazione nello stesso modo.

Il diritto successorio prevede infatti il meccanismo della rappresentazione, in base al quale in determinati casi i discendenti subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente che non può o non vuole accettare l’eredità.

Il Tribunale di Milano richiama espressamente questa conseguenza nella propria scheda relativa alla rinuncia. Questo aspetto è particolarmente importante quando si rinuncia a un’eredità gravata da debiti.

Rinunciare personalmente non significa necessariamente che la vicenda successoria finisca: potrebbe essere necessario verificare se vengano chiamati i propri figli o ulteriori discendenti.

La situazione deve essere analizzata in base alla parentela con il defunto e alla presenza o meno di un testamento.

Cosa succede se i figli sono minorenni?

Se, per effetto della rinuncia del genitore, vengono chiamati all’eredità dei figli minorenni, non è sufficiente che il genitore decida autonomamente di rinunciare anche per loro.

Per la rinuncia effettuata in nome di un minore è necessaria la preventiva autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente. Il Tribunale di Milano indica espressamente che, per la rinuncia del minore, i genitori devono intervenire in sua rappresentanza previa autorizzazione giudiziale in copia autentica.

Si tratta di un passaggio particolarmente importante nelle successioni con debiti, perché la rinuncia di un genitore può provocare la chiamata dei figli e rendere necessario un secondo procedimento.

Rinunciando non si pagano i debiti del defunto?

La funzione più conosciuta della rinuncia è proprio quella di evitare l’acquisto di un’eredità passiva.

Se la rinuncia è validamente effettuata prima dell’acquisto dell’eredità, il rinunciante non diventa erede e quindi non risponde, in tale qualità, dei debiti ereditari.

Questo è il motivo per cui la rinuncia viene spesso valutata quando emergono mutui, prestiti, debiti fiscali, esposizioni bancarie o altre passività importanti. Prima di decidere, però, è opportuno ricostruire sia l’attivo sia il passivo del patrimonio.

Un’eredità apparentemente negativa potrebbe infatti comprendere beni o crediti non immediatamente conosciuti; viceversa, un patrimonio che sembra consistente potrebbe nascondere passività significative.

Attenzione a non sottrarre o nascondere beni dell’eredità

Esiste una regola particolarmente severa.

L’articolo 527 del Codice civile stabilisce che i chiamati che abbiano sottratto o nascosto beni appartenenti all’eredità decadono dalla facoltà di rinunciare e vengono considerati eredi puri e semplici, nonostante un’eventuale rinuncia. Non è quindi possibile appropriarsi di beni appartenenti al defunto e successivamente utilizzare la rinuncia per sottrarsi alle conseguenze della successione.

Il comportamento tenuto nelle prime settimane dopo il decesso può avere un’importanza decisiva.

La rinuncia può essere revocata?

In determinate condizioni sì, anche se tecnicamente la disciplina è più articolata di una semplice cancellazione dell’atto precedente.

L’articolo 525 del Codice civile prevede che, finché il diritto di accettare non è prescritto, chi ha rinunciato possa ancora accettare l’eredità se questa non è già stata acquistata da un altro chiamato e fatti salvi i diritti eventualmente acquisiti dai terzi.

Il Tribunale di Milano contempla espressamente anche la procedura per la revoca della rinuncia. Non bisogna però fare affidamento sulla possibilità di cambiare idea successivamente.

Se, dopo la rinuncia, un altro chiamato accetta l’eredità, la situazione può diventare definitiva rispetto al rinunciante.

I creditori personali del rinunciante possono contestare la rinuncia?

Sì, in determinate circostanze.

Se una persona rinuncia a un’eredità arrecando pregiudizio ai propri creditori personali, l’articolo 524 del Codice civile consente a questi ultimi di chiedere l’autorizzazione ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunciante, esclusivamente allo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. Il relativo diritto si prescrive in cinque anni dalla rinuncia.

La rinuncia all’eredità non può quindi essere considerata uno strumento automatico per sottrarre patrimonio ai propri creditori.

Rinuncia all’eredità e dichiarazione di successione sono la stessa cosa?

No.

La rinuncia all’eredità è un atto civilistico, attraverso il quale il chiamato dichiara di non voler acquistare l’eredità.

La dichiarazione di successione è invece un adempimento fiscale.

L’Agenzia delle Entrate ricorda che la dichiarazione di successione deve essere presentata, salvo i casi di esonero, entro dodici mesi dall’apertura della successione.

Le due questioni devono quindi essere tenute distinte. La giurisprudenza ha inoltre chiarito che la sola presentazione della dichiarazione di successione, essendo un adempimento di natura fiscale, non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare un’accettazione tacita dell’eredità.

Rinunciare o accettare con beneficio d’inventario?

Quando è certo che l’eredità sia fortemente indebitata, la rinuncia può apparire la soluzione più immediata.

Ma quando non si conosce con precisione il rapporto tra beni e debiti, può essere opportuno valutare anche l’accettazione con beneficio d’inventario.

Con il beneficio d’inventario il patrimonio ereditario rimane separato da quello personale dell’erede e la responsabilità per i debiti ereditari resta contenuta nei limiti previsti dalla disciplina dell’istituto. La scelta tra rinuncia e beneficio d’inventario non dovrebbe quindi basarsi esclusivamente sulla presenza di qualche debito, ma su una ricostruzione complessiva della successione.

Quando conviene rinunciare all’eredità?

Non esiste una risposta valida per tutti.

Prima di rinunciare è opportuno conoscere il valore degli immobili, dei conti correnti, degli investimenti e degli altri beni, ma anche verificare mutui, finanziamenti, cartelle, debiti fiscali, fideiussioni e possibili controversie pendenti. Occorre inoltre considerare chi subentrerebbe dopo la rinuncia, soprattutto quando il rinunciante ha figli.

Una rinuncia effettuata senza aver ricostruito correttamente la successione potrebbe infatti semplicemente trasferire il problema ad altri chiamati.

Conclusioni

La rinuncia all’eredità è uno strumento importante quando il chiamato non intende acquisire il patrimonio del defunto, soprattutto in presenza di debiti o di una situazione patrimoniale incerta.

Per essere efficace deve però rispettare la forma prevista dall’articolo 519 del Codice civile e deve essere effettuata davanti a un notaio o presso il Tribunale competente. In linea generale il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni, ma chi si trova nel possesso dei beni ereditari deve prestare particolare attenzione al termine di tre mesi e alle conseguenze previste dall’articolo 485 c.c.

Dopo la rinuncia, il soggetto viene considerato come se non fosse mai stato chiamato, ma è necessario verificare chi subentri nella successione e se, per effetto della rappresentazione, vengano chiamati anche i suoi discendenti.

Prima di assumere una decisione definitiva è quindi fondamentale ricostruire correttamente attivo, passivo, soggetti chiamati e possibili conseguenze della rinuncia.

Le informazioni contenute nell’articolo hanno carattere generale e divulgativo. Termini, effetti e procedura devono essere verificati in relazione alla specifica successione, soprattutto in presenza di minori, beni ereditari già posseduti, debiti rilevanti o precedenti atti che potrebbero configurare un’accettazione dell’eredità.

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