Le controversie ereditarie possono diventare particolarmente complesse quando tra gli eredi sorgono divergenze sull’interpretazione del testamento, sulla divisione dei beni, sulla validità di determinate disposizioni o sull’individuazione dei diritti spettanti ai singoli successori.

In questo contesto assume particolare interesse la possibilità per il testatore di prevedere nel testamento una clausola arbitrale, stabilendo che eventuali controversie relative alla successione siano affidate ad uno o più arbitri anziché al giudice ordinario.

La questione presenta tuttavia importanti profili problematici. L’arbitrato, infatti, trova normalmente origine in un accordo tra le parti, mentre il testamento è per sua natura un atto unilaterale, destinato a produrre effetti soltanto dopo la morte del testatore.

Occorre quindi comprendere se una clausola arbitrale inserita unilateralmente nel testamento possa essere considerata valida, quali controversie possa riguardare e soprattutto entro quali limiti possa vincolare gli eredi.

Che cos’è la clausola arbitrale testamentaria

Con la clausola arbitrale testamentaria il testatore manifesta la volontà che determinate controversie relative alla propria successione siano risolte mediante arbitrato.

L’obiettivo può essere, ad esempio, quello di affidare ad arbitri specializzati eventuali controversie riguardanti:

  • l’interpretazione delle disposizioni testamentarie;
  • l’esecuzione di specifici legati o oneri;
  • la divisione del patrimonio ereditario;
  • i rapporti patrimoniali tra coeredi;
  • l’attribuzione o la valutazione di determinati beni;
  • le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel testamento.

L’arbitrato costituisce infatti una modalità alternativa di risoluzione delle controversie rispetto al processo davanti all’autorità giudiziaria.

Il principio generale è previsto dall’art. 806 del Codice di procedura civile, secondo cui possono essere deferite agli arbitri le controversie che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge.

Il problema dell’atto unilaterale

La principale difficoltà deriva dalla struttura stessa della convenzione arbitrale.

Gli artt. 807, 808 e 808-bis c.p.c. fanno riferimento alla volontà delle parti di affidare una controversia agli arbitri.

L’art. 808 c.p.c., in particolare, disciplina la clausola compromissoria inserita in un contratto, mentre l’art. 808-bis consente alle parti di stabilire mediante apposita convenzione che siano devolute agli arbitri anche controversie future relative a rapporti non contrattuali determinati. Nel testamento, invece, non esiste un accordo preventivo tra il testatore e gli eredi.

Il testatore dispone unilateralmente dei propri beni e i soggetti chiamati alla successione vengono individuati o acquistano concretamente i propri diritti soltanto in un momento successivo. Da qui nasce il problema fondamentale: può una persona imporre unilateralmente ai propri eredi di rinunciare alla giurisdizione ordinaria in favore dell’arbitrato?

La questione non è espressamente disciplinata dal legislatore italiano ed è stata oggetto di un significativo dibattito dottrinale.

La clausola arbitrale nel testamento è valida?

Una parte della dottrina ha tradizionalmente espresso dubbi sull’ammissibilità dell’arbitrato testamentario proprio perché la convenzione arbitrale presuppone normalmente il consenso dei soggetti destinati ad essere parti della futura controversia.

Secondo questa impostazione, la semplice volontà del testatore non sarebbe di per sé sufficiente a sottrarre una futura controversia alla giurisdizione ordinaria. Un orientamento dottrinale più favorevole ritiene invece possibile attribuire efficacia alla disposizione testamentaria attraverso diversi strumenti giuridici.

La clausola può essere ricostruita, ad esempio, come:

  • onere testamentario, imponendo al beneficiario di rispettare la volontà del testatore relativa alla soluzione arbitrale delle controversie;
  • disposizione sottoposta a condizione;
  • obbligo imposto agli eredi o ai legatari di stipulare successivamente una vera e propria convenzione arbitrale;
  • secondo un’altra ricostruzione, come particolare forma di legato obbligatorio di contratto.

La dottrina che ammette l’arbitrato testamentario tende quindi a distinguere la disposizione contenuta nel testamento dalla vera e propria convenzione arbitrale prevista dal Codice di procedura civile. Non si tratta pertanto di una questione completamente pacifica ed è necessario valutare attentamente la formulazione della singola disposizione testamentaria.

Quali controversie ereditarie possono essere affidate agli arbitri?

Il secondo grande limite è rappresentato dall’art. 806 c.p.c.

La controversia deve avere ad oggetto diritti disponibili.

La distinzione è particolarmente importante in materia successoria, perché non tutte le questioni che possono sorgere dopo la morte del testatore hanno necessariamente la stessa natura. La Corte di Cassazione ha fornito un’indicazione significativa con l’ordinanza n. 9904 dell’11 aprile 2024, affermando che, dopo l’apertura della successione, i diritti vantati a titolo ereditario hanno carattere generalmente disponibile.

La Corte ha precisato che tale principio opera persino quando sia necessario verificare la validità del testamento per incapacità naturale del testatore ai sensi dell’art. 591 c.c.: la controversia non riguarda infatti lo stato o la capacità attuale di una persona, ma l’accertamento della situazione esistente al momento della redazione del testamento.

Si tratta di un principio particolarmente rilevante perché amplia significativamente l’area delle controversie successorie potenzialmente arbitrabili.

Clausola arbitrale e quota di legittima

Un profilo particolarmente delicato riguarda le controversie relative alla quota di legittima.

Coniuge, figli e, in determinati casi, ascendenti sono tutelati dalla legge attraverso una quota di patrimonio che il testatore non può liberamente sottrarre loro. La successione necessaria costituisce quindi un limite alla libertà testamentaria.

Questo, tuttavia, non significa automaticamente che ogni controversia riguardante la legittima sia sottratta all’arbitrato.

Occorre infatti distinguere il carattere inderogabile delle norme che individuano i legittimari dalla disponibilità delle concrete azioni patrimoniali che questi possono esercitare dopo l’apertura della successione.

L’azione di riduzione, attraverso la quale il legittimario può chiedere la reintegrazione della quota riservata, è infatti un diritto del quale il titolare può disporre dopo l’apertura della successione. La documentazione del Consiglio Nazionale del Notariato ricorda, ad esempio, che il legittimario può rinunciare all’azione di riduzione dopo la morte del disponente, mentre non può farlo preventivamente durante la sua vita. Di conseguenza, l’arbitrabilità di una controversia riguardante la legittima deve essere verificata sulla base della specifica domanda e del diritto concretamente fatto valere, senza poter formulare una regola generale valida per ogni situazione.

Rimane inoltre distinto il problema dell’efficacia di una clausola imposta unilateralmente dal testatore nei confronti del legittimario che non abbia espresso un’autonoma volontà di aderire all’arbitrato.

Arbitrato e determinazione degli eredi: un limite fondamentale

La clausola arbitrale non deve essere confusa con la possibilità di attribuire a un terzo il potere di scegliere liberamente chi debba essere erede.

Il principio della personalità del testamento impone infatti che sia il testatore a determinare i beneficiari delle proprie disposizioni.

L’art. 631 c.c. stabilisce che è nulla la disposizione testamentaria che faccia dipendere dall’arbitrio di un terzo l’indicazione dell’erede o del legatario oppure la determinazione della quota di eredità, salve le specifiche eccezioni previste dalla norma.

Analogamente, l’art. 632 c.c. vieta di lasciare al mero arbitrio di un terzo la determinazione dell’oggetto o della quantità di un legato.

L’arbitro, quindi, non può sostituirsi alla volontà testamentaria creando una disposizione che il testatore non ha formulato.

Il suo compito deve consistere nella risoluzione di una controversia, applicando il diritto e interpretando la volontà testamentaria, non nella libera determinazione dei beneficiari della successione.

L’interpretazione della volontà del testatore

Anche nell’ambito di una controversia arbitrale assume particolare importanza l’interpretazione del testamento.

La Corte di Cassazione ha ribadito con la sentenza n. 5487 del 1° marzo 2024 che, nell’interpretazione delle disposizioni testamentarie, occorre ricercare l’effettiva volontà del testatore attraverso la valutazione coordinata sia del dato letterale sia dell’elemento logico dell’atto. Quando una disposizione può essere interpretata in modi differenti, deve inoltre essere considerato il principio di conservazione, privilegiando, ove giuridicamente possibile, l’interpretazione che consenta alla disposizione di produrre effetti.

Il principio assume notevole importanza anche in presenza di una clausola arbitrale, la cui portata deve essere definita con particolare precisione.

Arbitrato rituale e arbitrato irrituale

Anche nelle controversie successorie può assumere rilievo la distinzione tra arbitrato rituale e arbitrato irrituale.

Nell’arbitrato rituale gli arbitri svolgono una vera e propria funzione decisoria secondo le norme del Codice di procedura civile e pronunciano un lodo destinato a produrre gli effetti previsti dalla disciplina dell’arbitrato.

Nell’arbitrato irrituale, invece, le parti affidano agli arbitri la definizione della controversia mediante una determinazione di natura contrattuale.

L’art. 808-ter c.p.c. richiede espressamente che la scelta dell’arbitrato irrituale risulti per iscritto.

Anche per questo motivo la redazione della disposizione testamentaria assume un’importanza fondamentale: devono risultare con chiarezza la natura dell’arbitrato, l’ambito delle controversie interessate e le modalità con le quali il meccanismo dovrà operare.

I possibili vantaggi dell’arbitrato nelle successioni

Nelle successioni caratterizzate da patrimoni complessi, partecipazioni societarie, immobili, aziende o numerosi coeredi, il ricorso all’arbitrato può presentare alcuni vantaggi.

Può consentire di affidare la controversia a professionisti dotati di specifiche competenze in materia successoria, societaria o patrimoniale e permette generalmente una maggiore riservatezza rispetto al processo ordinario. Può inoltre consentire una disciplina procedurale maggiormente adattata alla complessità della singola successione.

Non deve tuttavia essere considerato automaticamente un procedimento più semplice o meno costoso: gli arbitri devono essere remunerati e, soprattutto nelle controversie di elevato valore economico o che richiedono un collegio arbitrale, i costi possono essere significativi.

I rischi di una clausola formulata in modo generico

Una clausola arbitrale testamentaria formulata in modo eccessivamente generico può generare ulteriori controversie anziché prevenirle.

Gli eredi potrebbero infatti contestare:

  • la validità stessa della disposizione;
  • il carattere vincolante della clausola;
  • le controversie effettivamente comprese nel suo ambito;
  • la natura rituale o irrituale dell’arbitrato;
  • le modalità di individuazione degli arbitri;
  • l’arbitrabilità della specifica domanda proposta.

Si potrebbe quindi verificare una controversia preliminare proprio sulla competenza degli arbitri rispetto al giudice ordinario.

Per questo motivo una disposizione testamentaria di questo tipo richiede una particolare attenzione nella redazione.

Clausola arbitrale e prevenzione delle controversie ereditarie

L’arbitrato testamentario rappresenta uno degli strumenti che possono essere valutati nell’ambito di una pianificazione successoria complessa.

Non deve tuttavia essere considerato come una clausola standard da inserire automaticamente in qualsiasi testamento. È necessario valutare la composizione del patrimonio, il numero e la posizione dei successibili, la presenza di legittimari, la natura delle possibili controversie e soprattutto le modalità attraverso le quali rendere effettiva la volontà del testatore.

L’assenza di una disciplina legislativa specificamente dedicata all’arbitrato testamentario rende infatti particolarmente importante la corretta costruzione giuridica della disposizione.

Conclusioni

L’ammissibilità della clausola arbitrale nel testamento costituisce una questione complessa nella quale si incontrano due principi diversi: da un lato l’autonomia testamentaria e la volontà del de cuius di organizzare la propria successione, dall’altro la natura consensuale della convenzione arbitrale e il diritto degli eredi di accedere alla tutela giurisdizionale.

L’ordinamento italiano consente l’arbitrato per le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili e la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione riconosce carattere generalmente disponibile ai diritti successori dopo l’apertura della successione.

Ciò non elimina, tuttavia, le problematiche riguardanti l’efficacia di una disposizione arbitrale contenuta unilateralmente nel testamento. La soluzione deve quindi essere ricercata attraverso una corretta costruzione della disposizione testamentaria — eventualmente configurandola come onere, condizione o obbligo alla successiva conclusione di una convenzione arbitrale — e attraverso una precisa individuazione delle controversie che potranno essere devolute agli arbitri.

In presenza di patrimoni complessi o di situazioni familiari potenzialmente conflittuali, l’arbitrato può rappresentare uno strumento interessante di pianificazione e gestione delle future controversie successorie, purché la relativa clausola sia formulata con particolare attenzione e nel rispetto dei limiti posti dalla disciplina testamentaria e processuale.

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